Sentenza Corte Costituzionale, 11.6.2010, n. 209
EDILIZIA E URBANISTICA – ART. 107-bis, COMMI 6 E 7 L. P. BOLZANO N. 13/1997 – INTRODUZIONE DI CONDIZIONI PIU’ FAVOREVOLI PER IL RILASCIO DEL TITOLO EDILIZIO IN SANATORIA – EFFICACIA RETROATTIVA – PORTATA NON MERAMENTE INTERPRETATIVA – ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 107-bis, commi 6 e 7 della L.P. BOLZANO n. 13/1997 (Legge Urbanistica Provinciale), introdotti dalla L.P. BOLZANO n. 3/2007, nella misura in cui estendono le condizioni di ammissibilità del rilascio del titolo edilizio in sanatoria con valenza non meramente interpretativa, bensì concretamente innovativa, dal momento che le norme oggetto d’interpretazione (l’art. 88 della medesima L.P. n. 13/1997) non hanno mai dato adito a dubbi esegetici ovvero applicativi, avendo peraltro dato oggetto a plurime pronunce definitive dei giudici amministrativi tutte concordi nell’annullare i titoli edilizi per le tipologie di vizi oggetto d’interpretazione autentica senza che vi fosse alcun appiglio semantico per giustificare le rilevanti modifiche introdotte.
Tali norme interpretative, che rendono retroattivamente legittimo ciò che era illegittimo realizzano un’irragionevole lesione dell’affidamento dei consociati nella stabilità della disciplina giuridica delle fattispecie e rendono inutile e privo di effettività il diritto dei cittadini di adire i giudici per ottenere la tutela delle proprie situazione giuridiche soggettive.