Introdotto l’atto pubblico informatico redatto dal notaio

12.05.2010

Il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 110, recante Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell’articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69, adegua gli strumenti notarili all’amministrazione digitale, che trova principale fonte nel nostro ordinamento nel decreto legislativo n. 82 del 2005 (cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD).

Il d. lgs. n. 110/2010 anzitutto modica la legge n. 89 del 1913 recante l’ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili prevedendo, tra l’altro, che il notaio, nonché il coadiutore e il notaio delegato, si dotino di firma digitale nell’esercizio delle proprie funzioni. In particolare, il certificato contenuto nella firma digitale attesta anche l’iscrizione nel ruolo del notaio. In proposito, il Consiglio nazionale del notariato è previsto che svolga l’attività di certificatore della firma rilasciata al notaio per l’esercizio delle sue funzioni.

All’atto pubblico (ex art. 2700 del codice civile) redatto con procedure informatiche si applicano le disposizioni della legge n. 89 del 1913 e successive modificazioni. La formazione, la conservazione, l’autenticazione e l’invio dei documenti informatici sono disciplinate dal CAD e, in particolare per l’atto pubblico informatico, esso si trasmette legalmente tramite lo strumento della posta elettronica certificata. Il notaio, inoltre, nell’atto pubblico e nell’autenticazione delle firme deve attestare anche la validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti.

Altra disposizione di particolare importanza riguarda la sottoscrizione dell’atto pubblico informatico da parte delle parti, dei fidefacenti, dei testimoni e degli interpreti, i quali sottoscrivono l’atto in presenza del notaio tramite firma digitale, oppure tramite firma elettronica semplice, che consiste nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, purché il notaio apponga la propria firma digitale dopo quella dei soggetti sopra indicati. Gli allegati agli atti cartacei che siano in formato elettronico oppure, viceversa, gli allegati cartacei ad un atto in formato elettronico, vengono convertiti al formato dell’atto secondo quanto disposto dagli articoli 22 e 23 del CAD (in particolare, è inserito nella legge n. 89 del 1913 l’articolo 57-bis).

Per la conservazione degli atti informatici il notaio si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all’articolo 60 del CAD; gli atti così conservati costituiscono a tutti gli effetti di legge originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie. In caso di perdita degli atti, repertori e registri informatici, il notaio e chiunque ne abbia interesse, ne chiede la ricostruzione con ricorso al presidente del tribunale competente. La ricostruzione può essere effettuata anche attraverso altre registrazioni informatiche conservate presso lo stesso notaio o copie autentiche possedute da chiunque.

a cura di Laura Sanna