È costituzionalmente illegittimo l’art. 24, commi 4 e 6, della legge della regione Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 15, in materia di Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale, come modificata dall’art. 8, della legge della regione Trentino-Alto Adige, 15 luglio 2009, n. 5, laddove per la selezione dei dirigenti contempla un duplice canale di selezione (il concorso pubblico, per esami o per titoli ed esami, e il concorso interno per titoli, riservato al personale iscritto nell’albo degli idonei alle funzioni dirigenziali), senza predeterminare i criteri e le percentuali per la scelta dell’uno o dell’altro, scelta rimessa alla determinazione dell’organo esecutivo della Regione.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale l’art. 24, commi 4 e 6, della legge della regione Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), come modificata dall’art. 8, della legge della regione Trentino-Alto Adige, 15 luglio 2009, n. 5, con riferimento agli articoli 2, 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione. La norma censurata, che apporta modifiche al sistema di selezione del personale dirigente nei ruoli della Regione Trentino-Alto Adige, ha sostituto al concorso interno per esami e titoli, un concorso interno per soli titoli, riservato agli iscritti ad un albo di soggetti idonei alle funzioni dirigenziali. La norma, inoltre, ha introdotto, in alternativa alla selezione interna dei dirigenti, anche il concorso aperto a personale esterno, rimettendo però alla Giunta regionale il compito di precisare, con apposita norma regolamentare, le ipotesi di ricorso alle due procedure alternative. A parere del ricorrente la norma consentirebbe alla Giunta di coprire i posti di dirigente soltanto mediante concorsi interni per titoli, così introducendo un sistema irragionevole, in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97, primo comma, della Costituzione, e con il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 51 e 97, terzo comma, della Costituzione.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sia il comma 4, dell’art. 24, della legge della Regione Trentino-Alto Adige, n. 15 del 1983, che per la selezione dei dirigenti contempla il duplice meccanismo di selezione senza predeterminare i criteri e le percentuali per la scelta dell’uno o dell’altro, sia del successivo comma 6, che rimette tale scelta alle determinazioni dell’organo esecutivo della Regione
La Corte, anche nella giurisprudenza pregressa, ha sempre ritenuto che il concorso pubblico è la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego e che può derogarsi a tale regola a condizione, da un lato, che siano previsti adeguati criteri selettivi volti a garantire la necessaria professionalità degli assunti e, dall’altro, che la legge bilanci i modo equilibrato il criterio di selezione del personale mediante concorso pubblico con i sistemi alternativi allo stesso.