Cons. Stato, IV, 12.10.2010, n. 7440 – il silenzio sulla richiesta di nulla osta all'Ente parco per opere già realizzate equivale a rigetto

12.05.2010

Consiglio di Stato, sezione IV, 12.10.2010, n. 7440

EDILIZIA E URBANISTICA – TUTELA DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE – ISTANZA NULLA OSTA ALL’ENTE PARCO – VALUTAZIONE DI INCOMPATIBILITA’ CON PIANO DEL PARCO – RIFERITA AD OPERE PREESISTENTI – LEGITTIMITA’ – FATTISPECIE

EDILIZIA E URBANISTICA – EDILIZIA E URBANISTICA – TUTELA DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE – ISTANZA NULLA OSTA ALL’ENTE PARCO – FORMAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO EX ART. 13 L. N. 394/1991 – RISERVATA ALLE IPOTESI DI NULLA OSTA PREVENTIVO – NULLA OSTA PER INTERVENTI GIA’ ESEGUITI – FORMAZIONE DEL SILENZIO-RIGETTO

Il nulla osta dell’Ente parco previsto sensi dell’art. 13 della L. n. 394/1991, laddove sia richiesto nell’ambito di un procedimento di sanatoria edilizia, implica necessariamente una verifica di compatibilità che non può limitarsi a fotografare l’esistente (legittimamente o illegittimamente costruito) senza alcuna possibilità di intervento rispetto agli abusi perpetrati e non sanati nell’area protetta, a nulla rilevando che tali opere siano o meno preesistenti alla formale istituzione del parco, in quanto gli interventi non autorizzati senz’altro rilevano ai fini della tutela e alla ricostruzione dell’esistente da conservare, e d’altra parte perchè tale verifica va svolta alla data di presentazione della istanza di nulla osta e non con riferimento alla ipotetica data di realizzazione delle opere, tanto più in assenza di una istanza di nulla osta precedente alla istituzione dell’area protetta.

Il procedimento di rilascio del nulla osta ai sensi dell’art. 13, L. n. 394/1991 contempla una modalità di conclusione per silenzio-assenso di portata speciale rispetto alle previsioni di cui all’art. 20, comma 4., L. n. 241/1990, che però vale soltanto per le ipotesi di nulla osta preventivo alla realizzazione degli interventi, ma non quando sia richiesto ai fini della sanatoria di opere già realizzate, stante il disposto dell’art. 20 comma 9 del DPR n. 380 del 2001, secondo cui, relativamente al permesso di costruire (e, quindi, anche al permesso di costruire in sanatoria), decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda si intende formato il silenzio- rigetto.

a cura di Michele Ferrante


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