Segnalazione AS 734 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sull’affidamento diretto del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale di Genova

10.05.2010

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, torna ad occuparsi dell’affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale di Genova, sino al 31 dicembre 2032, alla società Iride Acqua Gas S.p.A..

Richiamando quanto già espresso nella precedente segnalazione AS 510 del 26 marzo 2009 in ordine alle criticità di natura concorrenziale derivanti sia dalla Legge Regionale Liguria 28 ottobre 2008, n. 39, recante “Istituzione delle autorità d’ambito per l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, sia dalla decisione n. 9 del 17 dicembre 2008, con cui la Conferenza dei Sindaci dell’ATO di Genova aveva disposto, sulla base della citata normativa regionale, la proroga dell’affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato in favore della società Iride Acqua Gas S.p.A. – Gruppo Iride S.p.A. almeno fino al 30 giugno 2009.

In particolare, oggetto delle perplessità dell’AGCM erano le previsioni contenute nella disciplina regionale che consentivano alle AATO di posticipare la cessazione della concessione esistenze «qualora la medesima risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati dal gestore, fermo restando l’aggiornamento e la rinegoziazione delle convenzioni in essere» (articolo 4, comma 5).
Ad avviso dell’AGCM, infatti, il riconoscimento della possibilità in capo alle AATO di rideterminare la data di cessazione della concessione, a fronte della mera rinegoziazione della convenzioni in essere, comportava, di fatto, «l’elusione della normativa nazionale in materia ed impedisse agli operatori presenti nel mercato di candidarsi alla gestione del servizio oggetto di affidamento» .
Alla luce di tale quadro normativo, dunque, l’AGCM aveva auspicato un adeguamento della normativa regionale ai richiamati principi di matrice comunitaria e nazionale, con conseguente revisione delle relative determinazioni amministrative già in assunte o in via di assunzione da parte della Conferenza dei Sindaci.
Nonostante tale invito, non essendo intervenute nel frattempo le auspicate modifiche della legislazione regionale di settore, la Conferenza dei Sindaci dell’ATO di Genova ha provveduto, con decisione n. 9 del 7 agosto 2009 – mediante rinegoziazione della convenzione e rideterminazione della data di cessazione della concessione esistente, peraltro già scaduta – ad un nuovo affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato alla società Iride Acqua Gas S.p.A. sino al 31 dicembre 2032.

Nella segnalazione, l’Autorità rileva come la decisione assunta dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO di Genova introduca nuovi ed ingiustificati elementi di distorsione della concorrenza nel mercato di riferimento, ponendosi in chiaro contrasto con la legislazione nazionale in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali, ed esprime l’auspicio che le amministrazioni coinvolte, vogliano riconsiderare l’affidamento diretto effettuato «in conformità ai principi di concorrenza stabiliti dall’ordinamento comunitario e nazionale» e sollecita, in particolare, il legislatore regionale alla «…modifica delle normative di settore attualmente vigenti che tenga conto dei principi concorrenziali sopraenunciati, al fine di stimolare anche nel mercato del Servizio Idrico Integrato un maggiore confronto concorrenziale, volto da una parte a stimolare una crescita del settore e, dall’altra, a migliorare le condizioni di offerta dei servizi a vantaggio degli utenti finali».

Il testo integrale della Segnalazione AS 734 può essere reperito sul sito internet dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al seguente indirizzo: http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/SEGNALA.NSF/fbd37caf950c2cf6c12564b3005194de/b0aed71979ac6898c1257776002d56c1/$FILE/AS734.pdf

a cura di Luigi Alla