La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
L’art. 3 della direttiva 92/57, intitolato «Coordinatori – Piano di sicurezza e di salute – Notifica preliminare», dispone che il committente o il responsabile dei lavori designa uno o più coordinatori in materia di sicurezza e di salute, per un cantiere in cui sono presenti più imprese. Il committente o il responsabile dei lavori controlla che sia redatto, prima dell’apertura del cantiere, un piano di sicurezza e di salute conformemente all’articolo 5, lettera b).
In base alla legge italiana che traspone detta direttiva, – il d.lgs. n. 81/08 – l’obbligo di designare tale coordinatore e di redigere un siffatto piano non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire.
Nel caso di specie, contro la proprietaria dell’immobile, committente dei lavori, è stato avviato un procedimento penale per violazione degli obblighi di sicurezza imposti dalla direttiva.
Il Tribunale di Bolzano ha sollevato questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia chiedendo se la direttiva osti ad una normativa nazionale che, da un lato, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all’obbligo di nominare un coordinatore per la sicurezza tanto per la progettazione dell’opera quanto per la realizzazione dei lavori, e che, dall’altro, preveda l’obbligo per il coordinatore di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese.
Nella sentenza in esame, la Corte ricorda, in primo luogo, che la direttiva stabilisce senza equivoci l’obbligo di nominare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute per ogni cantiere in cui sono presenti più imprese. Detta direttiva non ammette, quindi, alcuna deroga a tale obbligo.
Pertanto, un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese al momento della progettazione o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o no rischi particolari.
La direttiva osta dunque ad una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all’obbligo (incombente al committente o al responsabile dei lavori) di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori.
In secondo luogo, per quanto riguarda il piano di sicurezza e di salute, la direttiva autorizza gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, a derogare all’obbligo di redigerlo, tranne nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari quali quelli enumerati nella direttiva o di lavori per i quali è richiesta una notifica preliminare.
Ne consegue che, per qualsiasi cantiere i cui lavori comportino rischi particolari, quali quelli elencati nella direttiva, deve essere redatto, prima della sua apertura, un piano di sicurezza e di salute, essendo irrilevante a tale riguardo il numero d’imprese presenti nel cantiere stesso.
La direttiva osta, pertanto, ad una normativa nazionale che preveda l’obbligo per il coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati in detta direttiva.