Corte costituzionale, 4 dicembre 2009, n. 315 – In materia di criteri minimi ed uniformi per la tutela dell’ambiente

10.05.2010

Corte costituzionale, 4 dicembre 2009, n. 315 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dallo stato avverso la Regione Veneto. Norme impugnate e parametri di riferimento: È stato impugnato, in relazione all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, l’art.18, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture). Nello specifico si ritiene che la norma contenuta nell’art. 18, comma 1,disciplina i piani di gestione delle zone di protezione speciale della Regione Veneto facenti parte della Rete Ecologica Europea “Natura 2000”, in maniera non conforme ai criteri individuati dallo Stato con il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” emanato dal Ministero dell’Ambiente in attuazione della norme contenuta nel comma 1226 dell’art. 1 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) . Infatti, la Regione individua tipologie diverse di ZPS rispetto a quelle individuate nel citato DM (5 classi omogenee con sottoclassi al posto delle 13 tipologie del DM); non fa riferimento al divieto di esercizio venatorio nel mese di gennaio, contenuto invece nell’ art. 5, comma a) del DM ;non vieta la realizzazione di nuovi impianti eolici in tutte le ZPS ma solo in specifici casi. Pertanto, la norma ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia che detta standard minimi ed uniformi di tutela, inderogabili dalle Regioni, viola l’art. 117, comma 2, lettera s, Cost., nonché l’art. 117, comma 1, posto che la disciplina statale da esse violata o ignorata costituirebbe recepimento della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. 2) Per le medesime motivazioni è censurabile il comma 2 del medesimo articolo 18 , nella parte in cui , pur citando il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”, come conviene trattandosi nello specifico della redazione dei piani di gestione, non si fa nessun rimando al già citato D.M. 17 ottobre 2007, per la parte che riguarda le misure di salvaguardia. Argomentazioni della Corte: La Corte, prima di pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate su evidenziate, ha in via preliminare segnalato che entrambe le disposizioni impugnate attengono alla disciplina dettata dalla Regione Veneto per l’attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, in materia di protezione ambientale (rete europea “Natura 2000”, con relative zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale). La disciplina nazionale di recepimento della direttiva 92/43/CEE è dettata, anzitutto, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), più volte modificato, il quale riconosce, all’art. 4, poteri normativi ed amministrativi alle Regioni ed alle Province autonome in ordine alle ZSC e, all’art. 6, reca una ulteriore disciplina attuativa della direttiva 79/409/CEE, già recepita con legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) prevedendo, anche in tal caso, poteri normativi ed amministrativi degli enti territoriali in ordine alle ZPS. L’art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), peraltro, ha previsto che «Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare». Tali criteri minimi uniformi sono stati dettati con d.m. 17 ottobre 2007. Le questioni poste nel presente ricorso attengono, in particolare, proprio al rispetto da parte delle disposizioni legislative regionali censurate dei criteri dettati da tale decreto ministeriale. Dal momento che tali criteri costituiscono standards minimi ed uniformi di tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva statale, come confermato da una consolidata giurisprudenza, la Corte ritiene che il mancato richiamo del d.m. 17 ottobre 2007 quali vincoli per la Giunta regionale nell’emanare la delibera che definirà «le modalità e le procedure per la predisposizione ed adozione dei piani di gestione e quelle per l’approvazione dei suddetti piani da parte della Regione, l’individuazione degli elaborati di cui il piano di gestione si compone, le misure di salvaguardia e gli interventi sostitutivi», costituisce una chiara lesione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente. Pertanto le norme regionali su richiamate violano indubbiamente l’art. 117, comma 2, lettera s, Cost. Decisione della Corte: La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, commi 1 e 2 , della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture), per violazione dell’art. 117, comma 2, lettera s, Cost. Giurisprudenza richiamata: – Sulla competenza statale in materia di ZPS e ZSC: Corte cost. sent. n. 104/2008.

a cura di Valentina Lepore