Le Regioni Piemonte, Toscana e Marche impugnano l’art. 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nella parte in cui ha introdotto nell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il comma 6-ter, secondo il quale i precedenti commi 6 (relativo all’affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione conferente) e 6-bis (in tema di calcolo delle percentuali di incarichi attribuibili agli esterni) si applicano anche alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e, dunque, anche alle Regioni e agli enti locali. Le ricorrenti regioni hanno sostenuto la violazione degli articoli: a) 76, Cost. perché la disposizione non è stata oggetto di intesa o di parere in sede di Conferenza unificata, come richiesto dall’art. 2, comma 2, della legge delega 4 marzo 2009, n. 15; b) art. 117, quarto comma, perché la materia apparterrebbe alla competenza residuale delle regioni (dell’organizzazione delle Regioni e degli enti pubblici regionali); c) dell’art. 117 terzo comma Cost. ed art. 119 Cost. in quanto la norma pone un vincolo puntuale all’autonomia finanziaria delle Regioni e non è idonea a realizzare l’effetto di contenimento della spesa pubblica.
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2009, sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost..
La Corte Costituzionale ha stabilito che l’art. 19, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 in tema di incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all’amministrazione interviene su materia riconducibile all’ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto tale disposizione non riguarda né procedure concorsuali pubblicistiche per l’accesso al pubblico impiego, né la scelta delle modalità di costituzione di quel rapporto giuridico bensì “il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, che si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato. Conseguentemente, la disciplina della fase costitutiva di tale contratto, così come quella del rapporto che sorge per effetto della conclusione di quel negozio giuridico, appartengono alla materia dell’ordinamento civile”.
Non sussiste, dunque, violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., perché la norma impugnata non attiene a materie di competenza concorrente (coordinamento della finanza pubblica) o residuale regionale (organizzazione delle Regioni e degli uffici regionali, organizzazione degli enti locali), bensì alla materia dell’ordinamento civile di competenza esclusiva statale.
(La questione sollevata in riferimento all’art. 76 Cost. è stata ritenuta inammissibile, in quanto nella fattispecie non si verte in materia di organizzazione degli uffici regionali, bensì in materia di disciplina di contratti di diritto privato, rispetto alla quale sussiste esclusivamente competenza dello Stato).
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