Corte Costituzionale, sentenza 5 marzo 2010, n. 81. – Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 161, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 in tema di spoils system sugli incarichi ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/01

10.05.2010

Corte Costituzionale, sentenza 5 marzo 2010, n. 81.

 È costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 161, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito,  nella legge 24 novembre 2006, n. 286, nella parte in cui dispone che gli incarichi ex art. l’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/01 conferiti prima del 17 maggio 2006, «cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».  

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 24 febbraio 2009,  ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tale disposizione, richiamando l’art. 19, comma 8, d.lgs. n. 165/01 prevede che gli incarichi di funzioni dirigenziali conferiti, tra l’altro, a persone di particolare e comprovata qualificazione in possesso dei requisiti specificamente previsti dal comma 6 dello stesso art. 19, estranei alle amministrazioni statali, “cessano ove non confermati entro sessanta giorni” dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Tale norma, per il Tribunale di Roma, è in contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione, in quanto prevede una interruzione automatica del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine stabilito per la sua durata.

 La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 161, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito,  nella legge 24 novembre 2006, n. 286, nella parte in cui dispone che gli incarichi ex art. l’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/01 conferiti prima del 17 maggio 2006, “cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

 Il modello di azione della pubblica amministrazione disegnato dalle recenti leggi di riforma, è volto a “misurare l’osservanza del canone dell’efficacia e dell’efficienza alla luce dei risultati che il dirigente deve perseguire, nel rispetto degli indirizzi posti dal vertice politico, avendo a disposizione un periodo  di tempo adeguato, modulato in ragione della peculiarità della singola posizione dirigenziale e del contesto complessivo in cui la stessa è inserita”. In questo contesto,  l’art. 2, comma 161, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito,  nella legge 24 novembre 2006, n. 286, nello stabilire l’anticipata cessazione ex lege dell’incarico in assenza di una preventiva valutazione dell’operato del dirigente (dunque in assenza di una accertata responsabilità dirigenziale) viola, per la carenza di idonee garanzie procedimentali, “i princípi costituzionali di buon andamento e imparzialità e, in particolare, il principio di continuità dell’azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell’azione stessa”.

a cura di Daniela Bolognino