Spetta in via esclusiva al Presidente di turno l’apprezzamento delle circostanze che possono giustificare l’annullamento e la ripetizione di una votazione dell’Assemblea?

10.05.2010

A cura di Piero Gambale

 Nel corso della seduta dell’8 giugno 2010, l’Assemblea della Camera è chiamata a pronunciarsi sulla questione pregiudiziale Donadi ed altri n.1, prima di procedere all’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 aprile 2010, n.62 recante “temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall’autorità giudiziaria in Campania” (A.C. 3514).

Effettuata la votazione, risulta approvata la questione pregiudiziale. Intervengono quindi alcuni deputati della maggioranza (Cicchitto e Consolo, Pdl) i quali evidenziano come la Presidente di turno, l’on.Bindi (PD), non abbia consentito, “chiudendo” troppo presto la votazione, a diversi deputati di votare. Si è dunque verificata, ad avviso di questi ultimi, un’irregolarità secondo quanto previsto  dall’art. 57 del regolamento;  pertanto, il Presidente “apprezzate le circostanze” avrebbe dovuto, ad avviso della maggioranza, annullare la votazione e disporre l’immediata ripetizione della stessa.

L’on. Franceschini (PD) sottolinea come, con il nuovo sistema di votazioni che si attiva attraverso la rilevazione delle impronte digitali, occorra probabilmente  individuare delle regole che tolgano, fin dove sia possibile, ogni margine di discrezionalità alla Presidenza nello stabilire quali sono i deputati che possano votare. Al riguardo ricorda che vi sono due porte in quest’Aula, per esempio, e quelle potrebbero essere, nel momento in cui è indetta la votazione, il confine che non si può più varcare se la votazione è aperta”.

Dopo che il Presidente di turno ha confermato l’esito della votazione, la questione viene ripresa – anche alla luce di un dibattito svoltosi presso la Conferenza dei capigruppo, nel corso della successiva seduta del 9 giugno 2010.  In tale occasione, il Presidente della Camera Fini rileva, per averlo anche accertato personalmente attraverso i Segretari di Presidenza, che l’effettivo andamento della seduta del giorno precedente determinava una condizione per la quale sarebbe stato lecito avvalersi della potestà, apprezzate le circostanze, di disporre l’immediata ripetizione del voto. Tuttavia, ritiene che l’apprezzamento delle circostanze, sulla base del quale il Presidente, quando si verifichino irregolarità, può, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, del Regolamento, “annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta”, è rimesso in modo inequivocabile al Presidente di turno, che può, se lo ritiene, nell’immediato far ripetere la votazione, cosa che non è accaduta. Pertanto, alla luce del disposto dell’articolo 57 del Regolamento e della relativa prassi applicativa, non vi sono oggi i presupposti regolamentari perché si dia luogo ad un annullamento con ripetizione del voto. Ciò in quanto l’avverbio «immediatamente» rende a tutti evidente che non si può procedere il giorno dopo. Simile decisione, infatti, si può fondare esclusivamente sull’apprezzamento di circostanze contingenti che sono demandate in modo esplicito a chi presiede in quel momento l’Assemblea e non su elementi oggettivi e inoppugnabili. Operando diversamente – sottolinea il Presidente – si rischierebbe di porre in discussione la stessa certezza delle deliberazioni della Camera, determinando un’evidente lesione dei diritti dell’intera Assemblea.

In ogni caso, il Presidente della Camera si riserva di convocare la Giunta per il Regolamento, al fine di valutare l’opportunità di definire eventuali criteri per guidare nel futuro la discrezionalità dei Presidenti di turno in relazione allo svolgimento delle fasi di votazione.

Alessandroa.baroni