La sentenza segnalata chiarisce la distinzione tra legitimatio ad causam e legittimazione a ricorrere in tema di concessione edilizia rilasciata a terzi, essendo rilevante per la materia trattata la questione relativa alla dimostrazione della titolarità da parte del soggetto ricorrente di una posizione giuridica qualificata e differenziata rispetto all’atto impugnato. Viene interpretato l’art. 31, co. 9, della l. 1150/42, così come modificato dall’art. 10 della l. 765/1967, in tema di concessione edilizia, nel senso di escludere dalla fattispecie la praticabilità di un’azione popolare che consentirebbe a qualsiasi cittadino di impugnare il provvedimento che preveda la realizzazione di un’opera di edilizia. Il presupposto per poter impugnare la concessione ricorre, invece, allorché vi sia un utile indice di interesse che, in base al criterio dello “stabile collegamento giuridico” legittima il proprietario di un immobile sito nella zona interessata dalla costruzione ad impugnare la relativa concessione edilizia. Il collegamento non deve essere necessariamente di tipo reale, non postulandosi la necessaria adiacenza tra le zone ed essendo sufficiente la loro semplice prossimità. La condizione della vicinitas, poi, va valutata tenendo conto della natura e delle dimensioni dell’opera realizzata, nonché di ogni altro indice che incida sulla qualità della vita di coloro che per residenza, attività lavorativa e simili sono in durevole rapporto con la zona in cui sorge la nuova opera. Il criterio dello stabile collegamento giuridico, così come posto, esime da qualsiasi valutazione e/o indagine diretta ad accertare l’effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l’impugnazione.
Cons. St., sez. VI, sent. del 20/10/2010, n. 7591, Legittimazione all’impugnazione di una concessione edilizia: gli “indici di interesse”.
09.05.2010