T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 7.9.2010, n. 5122 – Sollevata la questione di legittimità costituzionale della disciplina regionale lombarda della ristrutturazione edilizia ricostruttiva senza vincolo di sagoma

08.05.2010

Sentenza T.A.R. Lombardia, sede di Milano, sez. II, n. 5122 del 7.9.2010

EDILIZIA E URBANISTICA – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE – RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE DI FORMA E SAGOMA DEL CORPO EDILIZIO PREESISTENTE – NECESSITA’ – ART. 27, CO. 1, LETT. D9, ULT. PER., L. R. LOMBARDIA N. 12/2005, COME AUTENTICAMENTE INTERPRETATO DALLA L.R. LOMBARDIA N. 7/2010 -ESCLUSIONE DEL LIMITE DI SAGOMA PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE – CONTRASTO CON LA DEFINIZIONE DELL’INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 3, D.P.R. N. 380/2001  – PRINCIPIO FONDAMENTALE A VALERE COME LIMITE ALLA POTESTA’ LEGISLATIVA REGIONALE CONCORRENTE IN MATERIA URBANISTICA DI CUI ALL’ART. 117, COMMA 3, COST. – QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE.

La categoria degli interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione di manufatti esistenti e loro integrale ricostruzione, come descritta nella sistematica delle definizioni generali poste dall’art. 3 del D.P.R. n. 280/2001, e anche escludendo il superato criterio della fedele ricostruzione testualmente rimosso ad opera dell’art. 1 del d.lgs. n. 27 dicembre 2002, n. 301, va interpretata ritenendo che il nuovo corpo edilizio risultante dalle opere debba conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell’edificio debba riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma e volumi; diversamente opinando, sarebbe, difatti, sufficiente la preesistenza di un edificio per definire ristrutturazione qualsiasi nuova realizzazione eseguita in luogo o sul luogo di quella preesistente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1177/2008; sez. V, n. 476/04; n. 5310/03; n, 4593/03; 18 marzo 2008, n. 1177; 8 ottobre 2007, n. 5214; 16 marzo 2007, n. 1276; 22 maggio 2006, n. 3006; Cass., sez. III, 26 ottobre 2007, 18 marzo 2004). Senza trascurare come le identità di volume e sagoma del nuovo edificio rispetto a quello originario giustificano, d’altra parte, il differente regime cui sono soggetti gli interventi di ristrutturazione edilizia rispetto alle nuove costruzioni: ove la ristrutturazione mantenga inalterati i parametri urbanistici ed edilizi preesistenti, l’intervento non è, difatti, subordinato al rispetto dei vincoli posti dagli strumenti urbanistici sopravvenuti, giacché la legittimazione urbanistica del manufatto da demolire si trasferisce su quello ricostruito.

Il combinato disposto degli artt. 27, c. 1, lett. d) ultimo periodo, della l. reg. Lombardia n. 12/2005, come interpretato dalla l. reg. n. 7/2010 – nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione – e 103 della l. reg. Lombardia n. 12/2005 – nella parte in cui prevede che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 12/2005, cessi di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio prevista, tra gli altri, dall’art. 3, d.P.R. n. 380/2001 – si pone in aperto contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale dettato dall’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 in materia di governo del territorio e viola, dunque, l’art. 117, c. 3 della Costituzione.

a cura di Michele Ferrante


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