Corte costituzionale, 8 aprile 2010, n. 128 – Legittimi i poteri di coordinamento e controllo da parte della Regione sulle funzioni amministrative conferite alle Province

06.05.2010

Corte costituzionale, 8 aprile 2010, n. 128

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevato dal Tribunale amministrativo per la Calabria

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Il TAR per la Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9, come modificato dall’art. 8 della legge della Regione calabria 12 dicembre 2008, n. 40. La norme censurata contempla un obbligo di rendiconto annuale da parte delle Province in riferimento alle risorse ad esse trasferite per l’esercizio delle funzioni amministrative conferite dalla l.r. n. 34 del 2002 (recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”) e della l.r. n. 1 del 2006 (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2006). Tale obbligo, in caso di mancato rispetto, comporta la sanzione della sospensione delle erogazioni in favore dei medesimi enti. Secondo il rimettente, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con gli artt. 114, 118 e 119 della Costituzione, contemplando modalità di erogazione dei finanziamenti relativi alle funzioni conferite alle Province non compatibili con l’autonomia di queste ultime.

Argomentazioni della Corte:

La Corte evidenzia come le funzioni amministrative cui si riferisce la norma denunciata costituiscano funzioni “conferite” agli Enti locali in attuazione dei principi ex art. 118 Cost. In base all’art. 3 della l.r. n. 34 del 2002, la Regione ha mantenuto rispetto a tali funzioni amministrative compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo; l’art. 5 della medesima l.r. n. 34 ribasice che la Regione esercita il controllo delle funzioni di compiti conferiti agli Enti locali. Gli artt. 19 e 20 della predetta legge stabiliscono inoltre un reciproco obbligo di informazione tra Regioni ed Enti locali sui dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.

In questo quadro, l’autonomia della Provincia non è incisa dal fatto che, sulle funzioni conferite, la Regione possa operare un intervento di rimodulazione, sia nelle materie di competenza residuale, sia in quelle di potestà concorrente. Tale intervento si giustifica, infatti, come svolgimento dei principi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, di competenza legislativa concorrente, e deve essere considerato strumentale al rispetto del patto di stabilità interno. La Corte richiama, al riguardo, anche il principio, di cui al testo unico sugli Enti locali, del rendiconto alle Regioni da parte degli Enti locali. Tale obbligo di rendiconto non costituisce un tipo di controllo gestionale da parte delle Regioni, bensì informativo sulle risorse trasferite per l’esercizio delle funzioni conferite.

Ne deriva l’assenza di alcuna interferenza sulle scelte di merito delle Province. La disposizione impugnata non vulnera, infatti, l’autonomia finanziaria della Provincia in materia di spesa, in quanto non tocca le scelte di merito su tale profilo, ma richiede solo un flusso informativo sull’avvenuto esecizio del potere di spesa (ferma restando la discrezionalità della Provincia nella scelta di destinazione delle risorse finanziarie rispetto all’esercizio delle funzioni amministrative conferite).

Decisione della Corte:

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità sollevata dal rimettente

A cura di Elena Griglio