Corte costituzionale, 26 marzo 2010, n. 121
Giudizi di legittimità costituzionale in via principale, promossi dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Toscana, Puglia, Campania, Valle d’Aosta, Sicilia, Lazio e Toscana avverso lo Stato
Norme impugnate e parametri di riferimento:
I giudizi investono la legittimità costituzionale degli artt. 11 e 13 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell’art. 18, comma 4-bis, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, per presunto contrasto con gli artt. 117, 118, 119, 120 e 136 della Costituzione. Gli articoli impugnati disciplinano il piano nazionale di edilizia abitativa, per regolare in modo unitario la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica avente interesse a livello nazionale.
Argomentazioni della Corte:
La Corte osserva che la materia dell’edilizia residenziale pubblica, non espressamente contemplata dall’art. 117 Cost, si estende su tre livelli normativi: la determinazione dell’offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, co. 2, lett. m), di competenza esclusiva statale; la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia “governo del territorio”, di potestà concorrente; la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti a questi sostituiti ad opera della legislazione regionale, riconducibili alla potestà residuale ex art. 117, co. 4 Cost. La previsione di un piano nazionale di edilizia abitativa si inserisce nel secondo livello normativo: con il suddetto piano, lo Stato fissa i principi generali che devono orientare la programmazione nazionale e regionale di settore; l’attuazione tecnico-amministrativa della norma, inoltre, è demandata allo Stato, per quanto attiene ai principi nazionali uniformi, conformemente al principio di sussidiarietà dell’art. 118 Cost.
Nell’ambito di questo contesto normativo, è legittima l’individuazione, da parte dello Stato, dei destinatari degli interventi da realizzare con il piano nazionale di edilizia abitativa, individuando nella fasce più svantaggiate della popolazione i beneficiari; tale intervento è riconducibile alla competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, co. 2, lett. m), la quale deve avere carattere soggettivo, oltre che oggettivo. L’intervento statale non esclude, per altro verso, che le Regioni, soddisfatte le esigenze dei soggetti più deboli, possano, nel proprio territorio, individuare altre categorie meritevoli di sostegno. E’ invece riconducibile alla disciplina statale sui principi fondamentali in materia di governo del territorio l’individuazione della tipologia degli interventi da realizzare.
Il riconoscimento, in capo allo Stato, di un titolo per intervenire nella materia dell’edilizia residenziale pubblica attraverso l’adozione di un piano consente di ritenere legittima l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un apposito Fondo in materia, nel quale confluiscono le risorse finanziarie già previste da altre leggi per sostenere gli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica.
Si esclude, tuttavia, la possibilità che la potestà legislativa concorrente dello Stato possa essere utilizzata anche per altre finalità, diverse dall’edilizia residenziale pubblica, non meglio identificate dalla norma statale, e come tali non preventivamente inquadrabili nel riparto di competenze tra Stato e Regioni. Per altro verso, la Corte ribadisce che nel settore in esame c’è bisogno di una leale collaborazione intesa in senso forte, disciplinata in modo tale da garantire il superamento delle eventuali situazioni di stallo con procedure finalizzate a porre in essere trattative di conciliazione.
Decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, lett. e) del d.l. n. 112/2008, limitatamente alla parola “anche” e dell’art. 11, comma 4, ultimo periodo, del medesimo d.l., limitatamente alle parole: “Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati”.
Giurisprudenza richiamata:
Sulla determinazione, da parte dello Stato, dei livelli minimi di offerta abitativa per specifiche categorie di soggetti deboli: Corte cost., sent. n. 166 del 2008