Corte costituzionale, 10 maggio 2010, n. 172
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale, sollevato dalla Regione Veneto avverso lo Stato
Norme impugnate e parametri di riferimento:
La ricorrente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 17, commi 30 e 30-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. La disposizione impugnata, nel modificare l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ha inserito fra gli atti sui quali è esercitato il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti anche i contratti con i quali vengono conferiti ad esperti, di particolare e comprovata specializzazione, incarichi individuali ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché i contratti, concernenti studio e consulenze, commissionati a soggetti estranei alla Pubblica amministrazione. Secondo la ricorrente, la disposizione impugnata, nella misura in cui è destinata ad applicarsi anche alle Regioni e agli Enti locali, sarebbe lesiva degli artt. 3, 97, 100, 114, 117 (in relazione alla competenza legislativa residuale regionale in materia di controlli), 118, 119 Cost.
Argomentazioni della Corte:
La Corte osserva come l’assunto sulla base del quale la ricorrente radica il proprio interesse a ricorrere – quello per cui le norme impugnate si applicherebbero anche a Regioni ed Enti locali – non è fondato. Le lettere f-bis) ed f-ter) di cui al ricorso in esame non modificano, infatti, l’ambito soggettivo delle amministrazioni i cui atti sono sottoposti al controllo; esse, all’inverso, costituiscono un’ulteriore articolazione della lettera f), la quale incontestabilmente si riferisce ad atti delle Amministrazioni dello Stato. Ne deriva, quindi, la inapplicabilità delle disposizioni censurate agli atti delle Regioni e degli Enti locali.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Veneto.