Sul potere sostitutivo in materia di rifiuti (TAR SICILIA, Catania, Sez. I – 20 settembre 2010, n. 3768)

05.05.2010

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Prima, accoglie il ricorso presentato ed evidenzia che il potere sostitutivo dell’A.R.R.A. (Agenzia Regionale per i rifiuti e le acque) é relazionato, e non potrebbe essere diversamente, all’esercizio delle competenze alla stessa attribuite, che, in materia di rifiuti, sono esattamente definite, senza, cioè, la previsione di alcuna diposizione di ordine “generale” e con un elenco del tutto puntuale. Il T.A.R. sostiene che non è possibile estendere i detti poteri, in virtù dello strumento del potere sostitutivo. Infatti quest’ultimo è correlato al canone della sussidiarietà e presuppone l’intervento della regione in subsidium dell’ente inadempiente ogniqualvolta l’allocazione “verso l’alto” della titolarità della funzione, oltre che del suo esercizio, risulti necessaria per la realizzazione di esigenze di carattere unitario che sarebbero diversamente compromesse dall’inerzia o dall’inadempimento.

a cura di Marco De Giorgi