Corte costituzionale, 4 giugno 2010, n. 193
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale, sollevato dallo Stato avverso la Regione Piemonte
Norme impugnate e parametri di riferimento
Sono impugnati gli artt. 5, comma 1, lett. c), 7, comma 2, lett. a), n. 3 e n. 4, e lettera d), n. 1, , comma 4, 26, comma 1, 27, comma 3, e dell’allegato B della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità.
Secondo il ricorrente, le disposizioni impugnate violerebbero la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Argomentazioni della Corte:
La Corte ricorda preliminarmente che le competenze legislative in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema spettano esclusivamente allo Stato, mentre le Regioni possono esercitare solo funzioni amministrative di “tutela” se e in quanto ad esse conferite dallo Stato, in attuazione del principio di sussidiarietà.
Una prima questione riguarda l’esercizio dell’attività venatoria nelle zone definite dalla Regione Piemonte come “zone naturali di salvaguardia” ed espressamente qualificate come aree protette. Tale tipologia di area protetta non è prevista dalla disciplina statale, sicché appare illegittima la sua introduzione da parte del legislatore regionale. E’ tuttavia implicito che il divieto di attività venatoria si applichi anche alle zone naturali protette, dato che il fine di protezione della fauna è connaturato alla funzione propria di qualsiasi area protetta.
Una seconda questione riguarda la legittimità costituzionale dell’affidamento ai gestori dei parchi naturali regionali di una serie di compiti di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale, nonché di pianificazione di area al fine di garantire l’equilibrio urbanistico-territoriale. Tali disposizioni, frutto di una unilaterale determinazione della Regione, appaiono lesive degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 42 del 2004, che impone alle Regioni la cooperazione con lo Stato ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative di tutela.
Infine, una terza censura riguarda quelle disposizioni che prevedono per le aree protette classificate parco naturale o zone naturali di salvaguardia la redazione di un piano di area, che ha valore di piano territoriale regionale e che sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, mentre i piani naturalistici hanno valore di piani di gestione dell’area protetta. Secondo la Corte, le disposizioni censurate contrastano con l’art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004, il quale pone il principio della prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale posti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
Decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lett. c), 7, comma 2, lett. a), n. 3 e n. 4, e lettera d), n. 1, , comma 4, 26, comma 1, 27, comma 3
Giurisprudenza richiamata:
– Sulla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali: Corte cost., sent. n. 272 del 2009;
– Sulla potestà della Regione di prescrivere, nell’esercizio di proprie autonome competenze legislative, livelli di tutela più elevati: Corte cost., sent. n. 61 del 2009