Con ricorso notificato il 14 luglio 2008 e depositato il 28 luglio 2008 i ricorrenti, proprietari di suoli siti nel Comune di Castelfranco in Miscano (BN) per i quali ebbero a richiedere permessi di costruire per la realizzazione di impianti eolici di microgenerazione con potenza pari ad 850 Kw, impugnano la deliberazione meglio specificata in epigrafe con la quale l’organo consiliare ha approvato il Regolamento di Programmazione per l’insediamento di parchi eolici.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. VIII, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 4201 del 2008, lo respinge. Il T.A.R. Campania ha difatti osservato che la realizzazione degli impianti eolici impone un contemperamento tra l’interesse alla tutela del paesaggio e quello alla produzione di energia attraverso fonti pulite e rinnovabili. Non c’è dubbio, infatti, che se, da una parte, tali impianti possono contribuire notevolmente alla riduzione dei gas serra, dall’altra, essi incidono negativamente sul paesaggio: com’è noto, le zone di maggiore ventosità sono proprio quelle dei crinali, delle colline e delle montagne, tutte per lo più rilevanti sotto il profilo paesaggistico, e, conseguentemente, il legislatore stesso prevede che siano assunte le opportune misure atte ad assicurare un corretto insediamento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio (art. 12, decimo comma, del D.Lgs. n. 387/03).