La disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue

02.05.2010

E’ entrata in vigore la Legge 25 febbraio 2010, n. 36 recante la disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.  Il corpo della Legge si compone di un solo articolo contenente una modifica al comma 5 dell’articolo 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), che prevede sanzioni penali in caso di violazione delle norme che regolano lo scarico delle acque reflue industriali.
Tale modifica intende chiarire l’ambito di applicazione della sanzione penale nel senso di circoscriverla esplicitamente alle ipotesi di violazione più gravi.

Pertanto, ora, affinché ricorra la sanzione penale, si deve verificare il superamento tabellare dei valori limite, come stabiliti nelle tabelle 3 e 4 dell’allegato 5, per le 18 sostanze più pericolose fissate nella tabella 5, dello stesso allegato 5.

Al contrario, il superamento dei limiti fissati nelle tabelle 3 e 4 per gli altri elementi comporta l’applicazione delle sole sanzioni amministrative previste dall’articolo 133 del Codice ambientale.

Lo scopo della norma di legge è stato quello di definire un quadro di maggiore certezza giuridica per i cittadini, chiarendo la natura e l’entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di illecito relativo all’inquinamento da scarichi di acque reflue, di gravità sostanzialmente distinte: per scarichi reflui contenenti sostanze pericolose per la salute, o per scarichi reflui contenenti sostanze inquinanti ma meno pericolose. Viene, dunque, ripristinata l’originale ratio della norma recata dall’abrogato D.Lgs. 152/1999, eliminando gli effetti derivanti dalla riformulazione operata dal D.Lgs. 258/2000 e mutuata dal Codice


Marco De Giorgi