L’art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”, reca disposizioni anche in materia ambientale.
Per quanto concerne il Fondo per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo del territorio (comma 48), la norma riserva una quota di 100 milioni di euro per il 2010 in favore del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito dal comma 3-quater dell’articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008, e destinato ad enti per interventi sul rispettivo territorio di appartenenza per il risanamento e il recupero dell’ambiente e lo sviluppo economico. La riserva è a valere sulle risorse previste dal comma 250, che affluiscono ad una apposita contabilità speciale (istituita dal comma 8 dell’articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, concernente il c.d. ”scudo fiscale”).
Il comma 64, Biodiesel e prodotti derivanti dalla biomassa, dispone una rilevante riduzione dello stanziamento destinato all’agevolazione per il bioetanolo nonché un significativo ridimensionamento della quota di biodiesel ammessa ad accisa agevolata. In particolare, prevede che, per l’anno 2010, l’autorizzazione di spesa sia ridotta da 73 a 3,8 milioni di euro e che, a decorrere dal 2011, l’autorizzazione di spesa sia ridotta di 0,1 milioni annui. Si dispone, poi, la riduzione, limitatamente all’anno 2010, da 250mila a 18mila tonnellate della quantità di contingente che può beneficiare dell’aliquota ridotta di accisa.
Il comma 240, Piani straordinari per il rischio idrogeologico, destina ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico le risorse (pari a un miliardo di euro) assegnate dalla delibera Cipe 6 novembre 2009 per interventi di risanamento ambientale a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale. L’individuazione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico è effettuata dalla competente direzione generale del ministero dell’Ambiente sentiti: le autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile. Possibile l’utilizzo delle risorse anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal ministero dell’Ambiente, di concerto con il ministro per gli Affari regionali; che definisce la quota di cofinanziamento regionale a valere sull’assegnazione di risorse del FAS che ciascun programma attuativo regionale destina ad intervento di risanamento ambientale