Abolite le Autorità d'ambito territoriale

02.05.2010

Il decreto 25 gennaio 2010, n. 2 introduce rilevanti novità per gli Enti Locali.

In particolare, norma di interesse ambientale è quella contenuta nell’articolo 1 comma 1-quinquies la quale, aggiunge all’articolo 2 della legge n. 191 del 2009 il comma 186-bis che sopprime, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della legge, le Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi nullo. Le funzioni esercitate dalle Autorità sono attribuite con legge regionale (entro un anno dalla entrata in vigore della legge in esame) nel rispetto dei principi di sussidiarietà,  differenziazione ed adeguatezza. Le citate norme del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci fino all’entrata in vigore delle rispettive leggi regionali e comunque abrogate decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge n.42.

L’Autorità d’ambito disciplinata dal predetto art. 148 è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture  idriche di cui all’articolo 143, comma 1. L’art.201 fa invece riferimento alle autorità d’ambito previste per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Pietro Falletta