In materia di tutela dei beni culturali: il Codice dei beni culturali al vaglio della Corte costituzionale. Corte costituzionale, 15 luglio 2009, n. 226

07.04.2010

Corte costituzionale, 15 luglio 2009, n. 226 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dalla Provincia autonoma di Trento avverso lo Stato. Norme impugnate e parametri di riferimento: è stato impugnato l’articolo 131, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), «nella parte in cui include la Provincia autonoma di Trento tra le Regioni soggette al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s)», della Costituzione, in quanto adottato in violazione dei seguenti parametri costituzionale: a) dell’art. 8, n. 6), nonché integrativamente nn. 2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22) e 24) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), che attribuiscono alla Provincia di Trento la potestà legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio, di toponomastica (n. 2), tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare (n. 3), usi e costumi locali (n. 4), urbanistica e piani regolatori (n. 5), usi civici (n. 7), ordinamento delle minime proprietà colturali (n. 8), porti lacuali (n. 11), miniere, cave e torbiere (n. 14), alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna (n. 16), viabilità (n. 17), acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, compresa la regolamentazione e l’esercizio degli impianti di funivia (n. 18), agricoltura e foreste (n. 21), espropriazioni per pubblica utilità (n. 22), opere idrauliche (n. 24).; b) delle norme di attuazione dello statuto speciale di cui al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), e al d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare); c) dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); d) del principio di certezza del diritto. Si ritiene, infatti, che la norma censurata, applicando alle Province autonome il predetto art. 117 Cost., ne restringe la competenza primaria-esclusiva di cui all’art. 8, n. 6, dello statuto laddove, invece, «il titolo V della parte seconda della Costituzione vale, in relazione alle Regioni a statuto speciale, a termini dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, che risulta dunque anch’esso violato, solo là dove prevede forme più ampie di autonomia: per cui l’art. 117, comma 2, non può mai essere applicato ad una Regione speciale per restringere, anziché ampliare, una sua competenza statutaria». Ove, invece, l’applicazione complessiva delle norme del titolo V, e tra queste dell’art. 117 Cost., comportasse un restringimento dell’autonomia statutaria, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 536 del 2002, n. 103 del 2003, n. 134 del 2006) «si continuerà ad applicare lo statuto speciale, e non affatto il nuovo titolo V». Si rileva, inoltre, che la disposizione denunciata «contraddice frontalmente lo stesso art. 8 d.lgs. n. 42/2004, che salvaguarda la posizione delle Regioni speciali»; tale insanabile contraddizione tra le due norme, non suscettibile di essere superata tramite una interpretazione adeguatrice del vigente testo dell’art. 131, comma 3, comporta «– oltre alla diretta lesione delle competenze provinciali – una chiara violazione del principio di certezza del diritto» che pregiudica il «regolare svolgimento delle attribuzioni costituzionali della Provincia di Trento nelle materie attinenti alla tutela del paesaggio». Argomentazioni della Corte: La Corte, dopo aver richiamato la precedente giurisprudenza in materia, asserisce che l’art. 117, secondo comma, Cost., lettera s), Cost. non può operare nei confronti della Provincia autonoma di Trento in materia di tutela del paesaggio, giacché essa è espressamente riservata alla sua competenza legislativa primaria, nei limiti segnati dall’art. 4 dello statuto, i quali – come già evidenziato per l’analoga previsione statutaria della Regione Valle d’Aosta – comportano che la Provincia di Trento debba rispettare la norma fondamentale di riforma economico-sociale costituita dall’ art. 142 del d-lgs. 42/2004. Decisione della Corte: La Corte dichiara: a) l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del d. lgs. 42/2004 per violazione delle disposizioni su riportate; b) l’estensione della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 131, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 63 del 2008, anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, data la piena equiparazione statutaria delle Province autonome di Trento e Bolzano relativamente alle attribuzioni in materia di tutela del paesaggio. Giurisprudenza richiamata: – Su che cosa debba intendersi per paesaggio: Corte cost., sentt. nn. 180/2008, 367/2007, 182 e 183/2007; – Sull’efficacia della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente nei confronti delle autonomie speciali: Corte cost. sent. n. 378/2007; – Sulla competenza delle autonomie speciali in materia di tutela del paesaggio: Corte cost. sentt. nn. 164/2009, 62/2008.

a cura di Valentina Lepore