In materia di pubblico impiego: lo spoil system ed i principi di imparzialità e buon andamento

21.03.2010

Corte costituzionale, 10 marzo 2010, n. 81

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale promosso dal Tribunale ordinario di Roma, nel procedimento vertente tra C.C. ed il Ministero dello sviluppo economico.

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Con ordinanza del 24 febbraio 2009 il Tribunale ordinario di Roma, sezione terza lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Tale disposizione, prevedendo che “In sede di prima applicazione dell’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dai commi 159 e 160 del presente articolo, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere..”, viola, in carenza di idonee garanzie procedimentali, i principi costituzionali di buon andamento, imparzialità ed in particolare il principio di continuità dell’azione amministrativa, strettamente correlato a quello di buon andamento.

Argomentazioni della Corte: 
La Corte, confermando la sua consolidata giurisprudenza in materia, afferma che la previsione di una cessazione automatica ex lege e generalizzata degli incarichi dirigenziali interni di livello regionale i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento. Ciò vale non solo per gli incarichi conferiti a dirigenti dipendenti da altre amministrazioni, ma anche nei casi in cui l’incarico dirigenziale sia stato conferito a soggetti privi di status dirigenziale, che abbiano particolare e comprovata qualificazione professionale», che non sia rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione. In entrambe le fattispecie, infatti, la previsione di una anticipata cessazione ex lege del rapporto in corso – in assenza di una accertata responsabilità dirigenziale – impedisce che l’attività del dirigente possa espletarsi in conformità ad un nuovo modello di azione della pubblica amministrazione, disegnato dalle recenti leggi di riforma della pubblica amministrazione, che misura l’osservanza del canone dell’efficacia e dell’efficienza alla luce dei risultati che il dirigente deve perseguire, nel rispetto degli indirizzi posti dal vertice politico, avendo a disposizione un periodo di tempo adeguato, modulato in ragione della peculiarità della singola posizione dirigenziale e del contesto complessivo in cui la stessa è inserita.
È necessario, pertanto, garantire, come già chiarito dalla Corte, «la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti, nell’ambito del quale, da un lato, l’amministrazione esterni le ragioni – connesse alle pregresse modalità di svolgimento del rapporto anche in relazione agli obiettivi programmati dalla nuova compagine governativa – per le quali ritenga di non consentirne la prosecuzione sino alla scadenza contrattualmente prevista; dall’altro, al dirigente sia assicurata la possibilità di far valere il diritto di difesa, prospettando i risultati delle proprie prestazioni e delle competenze organizzative esercitate per il raggiungimento degli obiettivi posti dall’organo politico e individuati, appunto, nel contratto a suo tempo stipulato».

Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale di cui al comma 6, dell’art. 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), conferiti prima del 17 maggio 2006, «cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Giurisprudenza richiamata:
Sulla illegittimità della cessazione automatica ex lege degli incarichi dirigenziali: Corte cost. sentt. nn. 161/2008 e 103/2007.

a cura di Valentina Lepore