Corte Costituzionale, 11 febbraio 2010, sen. n.44 – L’erogazione di farmaci rientra nei livelli essenziali di assistenza ed e’ di esclusiva competenza statale”

11.02.2010

L’erogazione di farmaci “rientra nei livelli essenziali di assistenza”, i cosiddetti Lea, “il cui godimento e’ assicurato a tutti in condizioni di eguaglianza sul territorio nazionale”, per cui questo ambito “e’ di esclusiva competenza statale”. Lo sottolinea la Corte Costituzionale, nella sentenza n.44, depositata l’11 febbraio 2010, con la quale si dichiara l’illegittimità di una norma varata dalla Regione Puglia nel 2006, che impartiva direttive ai medici sulla prescrizione dei farmaci inibitori della pompa protonica, tali da rendere (salvo particolari eccezioni) rimborsabile da parte del SSN il solo “prezzo minimo”. I giudici della Consulta ricordano come è “costituzionalmente illegittimo l’esercizio del potere legislativo da parte di una Regione in una materia di esclusiva competenza del legislatore statale, in presenza di una disposizione posta da quest’ultimo che permette un intervento regionale solo a certe condizioni e per mezzo di un provvedimento amministrativo”. Nel caso in specie, la Regione Puglia “ha esercitato i propri poteri in materia mediante una disposizione legislativa, in palese contrasto con la vincolante prescrizione del legislatore statale, titolare di unesclusivo potere legislativo, la quale impone che l’intervento regionale possa avvenire solo tramite un apposito provvedimento legislativo”. A sollevare il caso davanti alla Consulta era stato il Tar, investito a sua volta da ricorsi presentati di imprese farmaceutiche.

Scarica il documento Corte Costituzionale, 11 febbraio 2010, sen. n.44

a cura di Gabriele Ghirlanda