Spetta alla Camera il potere di deliberare la qualificazione ministeriale dei reati oggetto di indagine, in assenza di una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria?

17.12.2009

Nella seduta del 28 ottobre 2009 della Camera dei deputati, dedicata alla discussione della Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di deliberazione del senatore Matteoli, deputato all’epoca dei fatti, sulla riferibilità all’articolo 96 della Costituzione di fatti oggetto di un procedimento penale presso il Tribunale di Livorno – Doc. XVI, n. 1 – l’on. Bressa (PD), sottolinea la gravità della procedura seguita in materia di reati ministeriali su cui l’Assemblea è chiamata a deliberare che, contrastando con il dettato costituzionale e con il principio per cui la Camera deve avere l’ultima parola sulla qualificazione ministeriale del reato, è suscettibile di costituire un pericoloso precedente. Ricordando che il Ministro Matteoli, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti, chiede l’applicazione diretta da parte della Camera delle disposizioni di cui agli articoli 96 della Costituzione e 8 e 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989 e che nella scorsa legislatura la Camera ha già affrontato un’analoga domanda del Ministro, elevando conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale, riferisce della sentenza n. 241 del 2009 che, a suo avviso, indica la procedura da seguire. In essa, la Corte rileva che dall’omessa comunicazione alla Camera del provvedimento di archiviazione, ex articolo 8, comma 4, della legge costituzionale n. 1 del 1989, «deriva la menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita della Camera dei Deputati, che, se del caso, potrebbe sollevare conflitto di attribuzione davanti a questa Corte, ritenendo che l’asserita indebita qualificazione come non ministeriale del reato contestato abbia precluso alla Camera competente la possibilità di fare valere la guarentigia di cui all’articolo 96 della Costituzione». Osserva poi che, essendo il Ministro oggi senatore, la determinazione della Camera competente deve essere compiuta con riguardo all’epoca del giudizio, cioè oggi, e non al tempo in cui è stato commesso il fatto quando era deputato, e che quindi il Senato è, in ogni caso, competente a riguardo. Prospetta pertanto l’opportunità di restituire gli atti alla Giunta per le autorizzazioni, affinché si valuti la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale.
La Presidenza ricorda che la Camera è chiamata a deliberare sulla specifica proposta della Giunta per le autorizzazioni, che, su istanza dell’interessato, in assenza di una specifica iniziativa in tal senso da parte dell’autorità giudiziaria, ha approvato una relazione con cui si propone all’Assemblea di deliberare, ritenuto il carattere ministeriale dei comportamenti ascritti al senatore Matteoli, deputato e Ministro all’epoca dei fatti, che i medesimi siano stati posti in essere per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, negandosi l’autorizzazione a procedere. Con riferimento alla questione relativa alla spettanza alla Camera del potere di pronunciarsi sulla materia, precisa che il Senato ha recentemente adottato una deliberazione nella stessa materia che, per oggetto modalità di investitura e procedimento, presenta strette analogie con quelle in esame – Doc. XVI, n. 1 del Senato, seduta del 22 luglio 2009 – e che di tali questioni la Camera si è già occupata nella scorsa legislatura, allorquando, elevando conflitto di attribuzione nei confronti dell’autorità giudiziaria in merito alla possibilità della Camera di pronunciarsi sulla ministerialità dei reati contestati, la Camera ha sostenuto il proprio interesse a ricorrere, nella irrilevanza del mutamento della Camera di appartenenza del Ministro, dal momento che l’articolo 96 della Costituzione radica la competenza in capo all’organo che ne disponeva al momento dell’esercizio delle funzioni ministeriali da parte dell’imputato. La Corte, nel decidere il conflitto, ha riconosciuto la legittimazione a ricorrere della Camera, sussistendone l’interesse. Avverte peraltro che a norma dell’articolo 18-ter, comma 2, del Regolamento, la Giunta per le autorizzazioni, nel caso di specie, non ha ritenuto di rilevare eventuali questioni di incompetenza, secondo i criteri dell’articolo 5, della legge costituzionale n. 1 del 1989. Poiché è la Giunta ad aver istruito la questione e ad aver formulato una proposta per l’Assemblea, la Presidenza ritiene che spetti solo a questo organo ogni valutazione, in fatto e in diritto, e quindi anche quella relativa alla spettanza del potere.

A cura di Maria Lucia Beneveni