Sono posti in votazione gli emendamenti presentati in Aula da un deputato assente?

17.12.2009

Nella seduta del 10 novembre 2009 della Camera dei Deputati, dedicata al seguito della discussione della proposta di legge “Legge di contabilità e finanza pubblica” (A.C. 2555-A), dopo che si era proceduto al voto di alcuni emendamenti sottoscritti dall’on. Lanzillotta (Misto), la Presidenza, al momento del voto di un ulteriore emendamento con la medesima firma, constata l’assenza del presentatore e lo dichiara decaduto, ritenendo tardiva la richiesta di farlo proprio, formulata dall’on. Giachetti (PD).
Procedendo nelle votazioni, la Presidenza chiede al presidente del Gruppo PD se i successivi emendamenti dell’on. Lanzillotta siano fatti propri da tale gruppo.
Il capogruppo, on. Soro (PD), sottolinea come, alla luce di una costante prassi, in Aula, gli emendamenti dei deputati assenti siano comunque posti in votazione, diversamente dagli ordini del giorno che decadono se il proponente è assente. Insiste per il voto e ritenendo, peraltro, di parlare in generale come presidente di un gruppo parlamentare che ha interesse a consolidare prassi indiscusse, evidenzia l’esistenza del diritto del presentatore a porre in votazione il suo emendamento, indipendentemente dalla sua presenza in Aula.
Sul punto, interviene anche l’on. Quartiani (PD), il quale precisa che, per quanto il Regolamento consenta di non mettere in votazione un emendamento nel caso in cui il presentatore sia assente, la prassi parlamentare che si è determinata in simili circostanze è che gli emendamenti presentati da deputati assenti sono posti comunque in votazione. Solo eccezionalmente, creando anche dei precedenti, si è verificato il contrario. Parlando a difesa delle prerogative di ogni singolo deputato, ritiene opportuno che si consenta al parlamentare di poter vedere realizzato il proprio lavoro in sede legislativa, tramite la presentazione in Aula degli emendamenti. Diversamente da quanto avviene per prassi in Commissione in sede referente, nella quale decade l’emendamento del presentatore assente, in Aula sarebbe opportuno garantire che si proceda alla sua votazione, indipendentemente dalla circostanza che l’emendamento sia fatto proprio da un altro rappresentante di gruppo, come nel caso di specie. La scelta poi di innovare la prassi dovrebbe comportare che si verifichi la disponibilità a voler sottoscrivere l’emendamento stesso. Sottopone poi alla Presidenza una questione che va al di là del caso di specie. L’ipotesi è quella di un parlamentare che presenti un emendamento che non corrisponda alla volontà generale del gruppo di appartenenza; in relazione a questa possibilità occorre non solo che si verifichi la disponibilità di 20 deputati a sottoscrivere l’emendamento e porlo in votazione in luogo del gruppo, ma anche che si abbia la disponibilità di un tempo congruo, necessario a condividere un emendamento che altrimenti sarebbe dichiarato decaduto. Ritenendo che quanto accaduto abbia innovato la prassi, sottolinea come sia necessario, nel futuro, prevedere delle garanzie per sottoscrivere un emendamento, non perché un gruppo o un capogruppo lo fa proprio, ma perché 20 deputati, indipendentemente dalla loro collocazione politica, possano farlo.
La Presidenza, prima di passare al voto di ulteriori emendamenti Lanzillotta fatti propri dal gruppo PD, ricorda che la regola generale è che tutti gli atti parlamentari, in assenza del proponente, si considerano decaduti. Per prassi consolidata in tema di emendamenti, normalmente la Presidenza può anche non accorgersi dell’assenza del proponente e porre in votazione gli emendamenti. Tuttavia, ci sono numerosi precedenti, in specie della XIV legislatura, di emendamenti che in assenza del firmatario non sono stati posti in votazione perché considerati decaduti. Dopo aver ricordato che, a norma dell’articolo 86, comma 8, del Regolamento l’emendamento può essere fatto proprio o da 20 deputati o da un presidente di gruppo, fa presente che, nel caso di specie, ritenendo complicato chiedere e ottenere l’adesione di un tal numero di deputati per ragioni di tempo, la Presidenza ha ritenuto rivolgere la domanda al presidente del gruppo interessato. Non ritiene, pertanto, di aver introdotto alcuna prassi impropria, né nuova.
Parlando per un richiamo all’articolo 8 del Regolamento, l’on. Giachetti, rilevato che nel corso della seduta, a suo avviso, sono stati commessi taluni errori nella conduzione dei lavori, lamenta la non univoca procedura seguita circa la possibilità di porre in votazione emendamenti del presentatore assente. Auspica al riguardo una verifica in sede di Giunta per il Regolamento. Ricorda come in Aula la regola specifica, avvalorata dalla prassi, prevede che emendamenti, ordini del giorno e qualunque altro atto possano essere discussi e votati indipendentemente dalla presenza del presentatore; gli stessi sono posti in votazione essendo atti del deputato, espressione di un suo diritto. Auspica che quanto accaduto non costituisca un precedente, per evitare che tale diritto possa essere esercitato solo previa verifica della sua presenza in Aula.
La Presidenza ricorda che, dopo aver accertato l’assenza del presentatore degli emendamenti da porre al voto, ha applicato un principio generale che attribuisce alla stessa l’obbligo, nel caso di presentatori assenti, di dichiarare la decadenza di interventi, interrogazioni, ordini del giorno e la facoltà di dichiarare decaduti gli emendamenti. Ribadisce che, qualora la Presidenza di turno ritenga di dover considerare decaduto un emendamento in assenza dell’unico firmatario, un presidente di gruppo può comunque farlo proprio.

A cura di Maria Lucia Beneveni