Quale è il regime di ammissibilità delle proposte emendative riferite al disegno di legge comunitaria?

17.12.2009

Nel corso della seduta della Camera dei deputati del 22 settembre 2009, durante l’esame del disegno di legge “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (A.C. 2449), la Presidenza rende conto dell’esito del procedimento di vaglio d’ammissibilità degli emendamenti.
In particolare, essa ricorda che, per quanto riguarda l’esame in Assemblea della legge comunitaria, il regime di ammissibilità degli emendamenti si basa su una prassi applicativa (scaturita da una dichiarazione della Presidenza del 26 luglio 2000) derivante dalla particolare natura della legge comunitaria stessa: in forza di tale carattere, infatti, è ammessa la possibilità di presentare direttamente in Assemblea emendamenti nuovi, purchè riconducibili, ai sensi dell’articolo 126-ter, comma 4, all’oggetto proprio della legge comunitaria come definito dalla legislazione vigente (e quindi, ora, dalla legge n. 11 del 2005).
Sulla base di tale prassi, la Presidenza ritiene pertanto ammissibile l’articolo aggiuntivo Pini 7-octies.030 in materia di attività venatoria, il quale è da considerarsi riferibile all’oggetto proprio della legge comunitaria, vale a dire le norme per le quali sono in corso procedure di infrazione.
All’intervento, di contrario avviso, dell’onorevole Zamparutti (PD), il Presidente replica ricordando che la Presidenza nel valutare l’ammissibilità o meno degli emendamenti non entra minimamente nel merito dei medesimi, dal momento che la pronuncia che chiude la tale vaglio è diretta conseguenza dei parametri fissati nella legge e ribaditi in diverse occasioni dalla Presidenza.

A cura di Pietro Gambale