SOMMARIO: 1. La L.R. n. 3/2008 esercita la potestà legislativa regionale in materia di servizi sociali. – 2. I limiti derivanti dalle norme costituzionali. – 2.1. I servizi socio-sanitari e i servizi sociali e i principi costituzionali di solidarietà e di eguaglianza – 2.2. La competenza legislativa regionale in materia di diritti sociali e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere stabiliti con legge dello Stato – 2.3. L’allocazione delle funzioni amministrative in materia di servizi sociali, la potestà regolamentare regionale e locale sull’organizzazione. Lo svolgimento delle funzioni e la sussidiarietà orizzontale. – 3. I rapporti tra la legge n. 328/2000 e la L.R. n. 3/2008: livelli essenziali delle prestazioni e principi reviviscenti. – 4. La mancanza della legislazione statale di coordinamento delle finanze pubbliche prevista dall’art. 119 Cost e la futura attuazione della legge delega in materia di attuazione del federalismo fiscale: l’assistenza sociale quale funzione regionale e le “funzioni del settore sociale” dei Comuni, quali funzioni da finanziarsi integralmente e la futura ed incerta definizione dei costi standard e dei fabbisogni standard. – 5. I limiti derivanti dalle norme comunitarie e dalle norme statali in materia di condizione giuridica degli stranieri. – 6. Il nuovo statuto regionale della Lombardia e la L.R. n. 3/2008: a) la riserva di legge regionale in materia di garanzia dei diritti sociali e la potestà regolamentare della Giunta (dubbi sulla discrezionalità delle funzioni della Giunta previste dall’art. 11 della L.R. n. 3/2008), b) il ruolo della sussidiarietà orizzontale, c) la libertà di scelta da parte del cittadino nell’accesso ai servizi pubblici. – 7. L’accesso ai diritti sociali nella L.R. n. 3/2008. I diritti delle “persone che accedono alla rete”. Il ruolo fondamentale del Segretariato sociale dei Comuni, dei provvedimenti regionali di attuazione e delle scelte di ripartizione del bilancio regionale.
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