Riforma Brunetta – Nuove norme per la pubblicità telematica dell’attività delle pubbliche amministrazioni

23.11.2009

Con il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 si è data attuazione alla legge n. 15 del 4 marzo 2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Tale norma, cosiddetta Riforma Brunetta, realizza una risistemazione della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001), intervenendo in particolare in alcuni ambiti specifici. La struttura della norma chiarisce gli ambiti di intervento: le disposizioni sono contenute in cinque titoli. Il Titolo I riporta i principi generali, ossia l’oggetto e le finalità della riforma in questione; il Titolo II (articoli da 2 a 16) si occupa della materia della misurazione, valutazione e trasparenza della performance delle amministrazioni pubbliche. In particolare, il capo II del Titolo I (articoli da 4 a 10) introduce nel lavoro pubblico il cosiddetto ciclo di gestione della performance, in coerenza con i contenuti e con le fasi del ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio; il Titolo III (articoli da 17 a 31) riforma la disciplina in tema di merito e premi collegati alla misurazione delle performance nel lavoro pubblico; il Titolo IV (articoli da 31 a 73) reca nuove norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche, in particolare riforma la disciplina sulla dirigenza pubblica (capo 2°, articoli da 39 a 48), sugli uffici, piante organiche, mobilità ed accessi al pubblico impiego (capo 3°, articoli da 49 a 52), sulla contrattazione collettiva nazionale (capo 4°, articoli da 53 a 66), sulle sanzioni disciplinari e sulla responsabilità dei dipendenti pubblici (capo 5°, articoli da 67 a 73).
In riferimento al Titolo II, dedicato, come appena detto, alla materia della misurazione delle performances nel lavoro pubblico, la riforma ribadisce il ruolo fondamentale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’applicazione del principio di trasparenza all’agire pubblico, e con ciò la rilevanza dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.  L’articolo 11 sancisce che la trasparenza è intesa come accessibilità totale, accessibilità ottenibile anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Lo stesso articolo stabilisce che tale forma di pubblicità costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (art. 11, comma 1).
Inoltre, ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni dovranno provvedere annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi (ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997), nonché alla contabilizzazione dei costi, all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, ed al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali (art. 11, comma 4). Il comma 5 dell’articolo 11 ribadisce l’obbligo per le amministrazioni di dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata (di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, e di cui all’articolo 34, comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
Di particolare rilevanza è la disposizione contenuta nel comma 8 dell’articolo 11 che prevede che ogni amministrazione sia obbligata a pubblicare sul proprio sito istituzionale una apposita sezione, di facile accesso e consultazione, denominata esattamente: «Trasparenza, valutazione e merito» con contenuti precisi e numerati, che sono: il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione; il Piano e la Relazione facenti parte del ciclo di valutazione della performance (di cui all’articolo 10); l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti; l’analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti; i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance (di cui all’articolo 14); i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato; i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti (materia trattata nel Titolo III). La omogeneizzazione della struttura di pubblicità telematica delle pubbliche amministrazioni, che sinora si sono comportate in modo autonomo e differente, appare un elemento di innovazione fondamentale. Se ancora non vi è corrispondenza tra l’obbligatorietà dell’erogazione telematica delle attività pubbliche e la copertura dell’intero territorio con adeguati servizi ICT (cosiddetto digital divide), l’omogeneizzazione degli strumenti di pubblicità persegue l’obiettivo pregevole dell’alfabetizzazione informatica diffusa.
a cura di Laura Sanna