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Le Regioni non possono alterare l’ordine di priorità tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica o, comunque, determinare un minor rigore di protezione ambientale CORTE COSTITUZIONALE – 29 ottobre 2009, n. 272

29.10.2009

Le Regioni non possono alterare l’ordine di priorità tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica o, comunque, determinare un minor rigore di protezione ambientale
La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali; resta salva la facoltà delle Regioni di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell’ambiente.

Le Regioni non possono introdurre disposizioni che alterino l’ordine di priorità tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica (e segnatamente tra il piano paesaggistico e il piano del parco), o, comunque, determinino un minor rigore di protezione ambientale poiché la tutela apprestata dallo Stato, nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza.

p.falletta