Nessuna norma o principio, a livello comunitario, nazionale o regionale riconosce come prevalente l’esigenza energetica rispetto a quella di tutela ambientale, per cui l’“astratta necessarietà” degli impianti eolici non può mai condizionare e vincolare in maniera assoluta il giudizio di compatibilità ambientale, obbligandone il rilascio in termini positivi in relazione ai benefici legati all’efficienza energetica per la collettività. Altrimenti, si darebbe luogo ad un totale sbilanciamento (in favore delle sole esigenze energetiche) di un sistema di valori – quali quelli paesistico-ambientali ed economici – aventi invece pari rilevanza costituzionale
TAR TOSCANA, Sez. II – 14 ottobre 2009, n.1536 – L’“astratta necessarietà” degli impianti eolici non può mai condizionare e vincolare in maniera assoluta il giudizio di compatibilità ambientale
14.10.2009