La Camera adegua il proprio sistema di giustizia domestica alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo

04.09.2009

La Camera dei deputati nella seduta pomeridiana del 7 luglio 2009 ha approvato con 425 voti favorevoli, nessun voto contrario e 20 astenuti la proposta di modificazione degli artt. 12, comma 6, 153-ter e 154 reg. Cam. recante “Modifica della disciplina dei ricorsi in materia di tutela giurisdizionale”.
Infatti, con la sentenza resa il 28 aprile 2009 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo sul caso Savino si è stabilito che il sistema di giustizia domestica della Camera dei deputati viola l’art. 6, par. 1 della CEDU e, in particolare, i requisiti di indipendenza e di imparzialità del giudice nella misura in cui si consente all’Ufficio di Presidenza di essere al contempo autorità amministrativa e dotata di poteri normativi e giudice di appello per i ricorsi presentati dai dipendenti e da coloro che, sebbene estranei all’amministrazione della Camera, vengano in rapporti con essa.
Dopo tale pronuncia, in osservanza dell’art. 46, par. 1 della CEDU, la Giunta per il regolamento ha avviato l’esame della proposta di modifica dell’art. 12, comma 6 già presentata l’11 marzo 2009, sottoscritta da tutti i membri dell’Ufficio di Presidenza, ad eccezione del Presidente della Camera, e volta a prevedere l’incompatibilità tra la carica di membro del “collegio giudicante” in secondo grado e quella di componente dell’Ufficio di Presidenza (doc II, n. 11). Il 16 giugno 2009 la Giunta ha presentato una proposta sostanzialmente identica a quella appena citata a cui è stata aggiunta una norma relativa all’entrata in vigore della modifica (art. 153-ter reg. Cam.), in modo da procedere tempestivamente anche alla modifica dei regolamenti minori, e una norma transitoria (art. 154 reg. Cam.), per evitare la creazione di un vuoto di tutela (doc. II, n 13).
L’approvazione di tale proposta è intervenuta dopo che è stata respinto un principio e criterio direttivo presentato dai deputati Borghesi e Favia (Idv) e volto ad estendere l’incompatibilità della carica di membro degli organi giurisdizionali della Camera anche a quella di Capogruppo e di Presidente di Commissione. È stata ritirata invece la proposta, sempre dell’Idv, diretta a prevedere il sorteggio quale metodo di designazione dei componenti, come già accade per la Commissione giurisdizionale della Camera.

A cura di Cristina Fasone


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