Tar Piemonte, sez. I, ordinanza 3 settembre 2009, n. 79, sollevata q.l.c. nei confronti dell’articolo 153 del d.lgs n. 152 del 2006, in tema di gratuità della concessione d’uso delle infrastrutture relative servizio idrico integrato.

03.09.2009

Deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:
– in relazione all’articolo 76 della Costituzione, di tutto il decreto legislativo 152/2006 per avere disatteso, non avendo acquisito il prescritto parere del Consiglio di Stato, «i principi e criteri direttivi discendenti dal complesso delle disposizioni vigenti in materia di approvazione dei Testi Unici e, in particolare, dagli art. 17, co. 25, lett. a) della L. n. 127/1997, 16, co. 1, n. 3, t.u. n. 1054/1924 poi ribaditi dall’art. 17-bis della L. n. 400/1988 come inserito dall’art. 5, comma 2 della L. 18.6.2009, n. 69, e ormai costituenti principi e criteri direttivi immanenti al sistema riferibile all’intero contesto in cui si collocano (Corte Cost. n. 280/2004) e integrativi dei principi e criteri direttivi specificamente enunciati dalle singole leggi di delegazione, quali, nel caso che occupa, la legge 15.12. 2004, n. 308)»;
– in relazione all’articolo 76 della Costituzione, dell’articolo 153 del decreto legislativo 152/2006, nella parte in cui, disponendo che le infrastrutture afferenti al servizio idrico sono concesse in uso gratuitamente al gestore del medesimo, configura una palese «infrazione di uno degli ineludibili e cogenti criteri e principi direttivi intagliati nell’art. 1 commi 1 e 8 lett. c) della legge di delegazione, ossia del principio di “invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica” (comma 8, lett.c. cit.) e di quello dell’impossibilità che le disposizioni del decreto legislativo, con cui il Governo doveva esercitare la delega, determinino “nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” (art. 1, comma 1 legge 15.12.2004)»:
– in relazione all’articolo 119, comma 1 della Costituzione, dell’articolo 153 del decreto legislativo 152/2006, nella parte in cui disponendo che le infrastrutture afferenti al servizio idrico sono concesse in uso gratuitamente al gestore del medesimo, comprime e lede la «autonomia finanziaria di entrata» dei Comuni;

– in relazione all’articolo 3 della Costituzione, sub specie di infrazione del principio di ragionevolezza, logicità e coerenza interna della legge, nella misura il cui il disposto dell’art. 153 del d.lgs. n. 152/2006, integra un profilo di «intrinseco e interno contrasto con le stesse finalità generali dell’articolato normativo complessivo, definite all’art. 2, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 152/2006 – con norma che, quindi, per la sua stessa collocazione e numerazione deve qualificarsi di principio – e ivi precisate nei perentori termini per cui “Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

a cura di Luigi Alla


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