Nella seduta del 24 giugno della Camera dei Deputati, recante il seguito della discussione, in seconda lettura, del disegno di legge “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” – A.C. 1441-ter-C – l’On. Quartiani (Pd) sottopone alla Presidenza la questione riguardante le modalità con le quali la V Commissione Bilancio ha posto una serie di condizioni nel parere espresso sul testo del provvedimento. Richiamando l’attenzione della Commissione Bilancio, della Commissione di merito e del Comitato dei nove e sottolineando il rilievo del provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, obietta il carattere inusuale del merito delle condizioni. A mero titolo esemplificativo fa riferimento a due condizioni poste dalla Commissione Bilancio. L’una prevede di sostituire il comma di un articolo con uno, la cui formulazione subordina l’attuazione della norma all’auspicio, e non invece alla certezza, che si reperiscano le risorse necessarie. A suo avviso, la certezza della norma, e in generale la qualità della legislazione, risulta minata se formulata nel senso di prevedere delle risorse condizionate da futuri provvedimenti legislativi che ne stanzino l’apporto. L’auspicio, che con la norma si prevede, potrebbe al più essere inteso come un indirizzo della Commissione Bilancio all’Assemblea, indirizzo che la Commissione potrebbe far proprio con un ordine del giorno. L’altra condizione-auspicio è quella di far seguire l’abrogazione di alcune norme alla mancanza di oneri, diretti e indiretti, per la finanza pubblica. In tal senso, l’adozione di una formula simile, in presenza di condizioni per le quali non sono disponibili al momento in cui si legifera risorse finanziarie nel bilancio statale, significa sancire la irresponsabilità del Parlamento dinanzi alla difficoltà di comprendere la quantificazione degli oneri indiretti derivanti dall’attuazione della norma. L’On. Baretta (Pd), intervenendo per un richiamo al Regolamento, e ritenendo che non si tratti di difendere la competenza della Commissione Bilancio, evidenzia un esagerato intervento della Commissione su alcuni argomenti. Ritenendo altresì opportuno che il Comitato dei nove e la Commissione Bilancio possano riprendere la discussione sul testo, sottolinea come un atteggiamento simile significhi per la Commissione non solo travalicare le proprie competenze, ma spingersi a fare politica quando invece alla stessa spetterebbe solo analizzare la copertura del provvedimento. La Presidenza di turno, ritenendo di non poter sindacare il merito dei rilievi formulati dalla Commissione Bilancio, segnala che le condizioni richiamate, non essendo state formulate ai sensi dell’articolo 81, comma 4, della Costituzione, non si trasformano automaticamente in emendamenti per l’Assemblea. In ogni caso la Commissione di merito e il Governo possono tenerne conto, senza che si pregiudichi la sovranità dell’Assemblea. Ritornando sull’argomento l’On. Quartiani prosegue nel contestare le modalità di esercizio dei poteri regolamentari della Commissione Bilancio, che, a suo avviso, da tempo sta esageratamente svolgendo una funzione abnorme di scrittura delle norme. Per quanto, in generale, possa dirsi salva la bontà delle indicazioni espresse dalla Commissione Bilancio nel parere di congruità con le condizioni del bilancio statale, tuttavia, nei casi in cui si formula una condizione non ai sensi dell’articolo per il quale costituzionalmente si è obbligati ad assumere l’emendamento che la riproduca, in simili casi si esercita una funzione politica e un’abnorme funzione di legislazione che contrasta con le funzioni proprie delle Commissioni parlamentari e, in specie, del Comitato per la legislazione. Nei casi in cui la Commissione Bilancio pone condizioni e chiede al Comitato dei nove di riscrivere il testo delle disposizioni in maniera conseguente, sorge la necessità di garantire, dal punto di vista regolamentare e procedimentale, che la Commissione di merito, le Commissioni cointeressate e il Comitato per la legislazione possano esprimere un parere di congruità sulla nuova formulazione. Con ciò non si tratta di mettere in discussione i poteri e le funzioni della Commissione Bilancio; la questione riguarda le modalità irrituali di esercizio dei poteri e delle funzioni, modalità che, alterando le condizioni specifiche e ordinarie, giungono a configurare una funzione abnorme di carattere politico e legislativo. Facendo seguito all’intervento dell’On. Zaccaria (Pd) sull’importanza della funzione del Comitato per la legislazione nei casi di un provvedimento all’esame dell’Aula oggettivamente nuovo rispetto a quello esaminato in sede consultiva, l’On. Giachetti (Pd), richiamando l’articolo 8 del Regolamento, invita la Presidenza ad un intervento, in termini di moral suasion, sugli aspetti conseguenti ad una Commissione Bilancio che, in contrasto con le forme regolamentari e con le condizioni e i limiti costituzionali, assume un ruolo politico attraverso il sistema dei pareri, snaturando e cambiando parti rilevanti del provvedimento collegato alla manovra finanziaria e, in quanto tale, particolarmente connotato per le ricadute sul bilancio. La Presidenza fa notare che alcune lacune regolamentari rendono evidente un approfondimento presso la Giunta per il Regolamento; nel merito della questione si rimette alla Commissione di merito e al Comitato dei nove circa la valutazione delle condizioni poste dalla Commissione Bilancio.
Le condizioni della Commissione Bilancio nel parere espresso in sede consultiva sul testo di un provvedimento sono sempre volte a garantire il rispetto dell’articolo 81, comma 4, della Costituzione?
28.07.2009