Nel corso della seduta delle Commissioni riunite V bilancio e VI finanze della Camera del 20 luglio 2009, durante l’esame in sede referente dell’A.C. 2561 (di conversione del decreto-legge 1° luglio 200, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché di proroga termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), il Presidente della V Commissione Giorgetti faceva notare che il tempo necessario per l’esame del provvedimento, visto l’elevato numero di emendamenti presentati, sarebbe stato probabilmente incompatibile con la prevista convocazione dell’Assemblea per la mattina del giorno successivo. Raccomandava pertanto la massima celerità dei lavori e prospettava ai rappresentanti dei gruppi parlamentari di opposizione l’ipotesi, ai sensi dell’art. 79, comma 10, r.C., di una segnalazione delle proposte emendative da discutere necessariamente, nel numero di due per ciascun articolo da parte di ogni gruppo, in modo da poter prescindere dall’esame delle altre e poi concludere l’esame in tempo utile. Tale proposta non veniva però accolta e si procedeva quindi all’esame dei singoli emendamenti. Con il procedere della discussione, si confermava però l’impressione che il tempo a disposizione non sarebbe stato in ogni caso sufficiente al completamento dell’esame delle proposte emendative. Di conseguenza, i Presidenti delle due Commissioni riunite concordavano con il Presidente della Camera una posticipazione della convocazione dell’Assemblea al pomeriggio del giorno seguente ma, al contempo, annunciavano la possibilità di proseguire l’esame fino al termine della mattinata, concludendo poi con la votazione, in un’unica deliberazione, dei soli emendamenti sui quali il Governo ed i relatori avessero espresso parere favorevole. Tale decisione non veniva condivisa dalle opposizioni, ed in particolare dal deputato Giachetti (Pd), il quale riteneva un simile modo di procedere contrario all’art. 79, comma 10, del regolamento. Il Presidente Giorgetti replicava che le stesse opposizioni non avevano ritenuto di accedere al meccanismo di cui alla norma citata e che, pertanto, non rimaneva altro mezzo per concludere l’esame in tempo utile per l’inizio dei lavori in Assemblea. Inoltre, ricordava come la decisione fosse, per altro, suffragata da diversi precedenti analoghi (verificatisi, nel dettaglio, presso la VI Commissione nella giornata del 13 novembre 2008, quando furono approvati, con unica deliberazione, emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti a singoli articoli; il 31 maggio 2007, presso la stessa Commissione, quando furono respinti con votazione riassuntiva tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati; il 7 dicembre 2007 in V Commissione, quando, nel corso dell’esame del disegno di legge finanziaria, furono poste in votazione «in blocco» le proposte emendative sulle quali sussisteva il parere favorevole del relatore; il 17 gennaio 2007 in I Commissione affari costituzionali, quando fu posto in votazione il conferimento del mandato al relatore a riferire su un testo modificato rispetto a quello risultante dall’esame degli emendamenti; il 17 ottobre 1996 nella stessa Commissione, quando fu posto in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento come modificato da una serie di emendamenti sui quali si era registrata una significativa convergenza nell’ambito dei lavori del Comitato ristretto, intendendosi conseguentemente respinti tutti gli altri emendamenti presentati; infine, il 23 giugno 1993, in V Commissione, quando fu posta in votazione la proposta di riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo di un disegno di legge con le modifiche proposte dal relatore, intendendosi conseguentemente assorbiti, preclusi o respinti i restanti emendamenti). Il deputato Duilio (Pd), già Presidente della V Commissione nella XV legislatura, ha obiettato che non poteva essere rilevante il precedente riferito alla seduta del 7 dicembre 2007, in quanto riferito al disegno di legge finanziaria e non a un disegno di legge di conversione di un decreto-legge. In ogni caso, al termine della seduta, il Presidente della V Commissione Giorgetti ha posto in votazione l’accoglimento “in blocco” di 57 tra emendamenti e subemendamenti ed articoli aggiuntivi su cui il Governo ed i relatori avevano espresso parere favorevole. La Commissione li ha quindi approvati con un’unica deliberazione.
Si possono votare “in blocco” gli emendamenti a un ddl di conversione, al fine di concludere l’esame in sede referente in tempo per l’inizio della discussione in Assemblea?
23.07.2009