La direttiva 2009/30/CE stabilisce, ai fini della tutela della salute e dell’ambiente, per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare, le specifiche tecniche relative ai carburanti da utilizzare nei veicoli con motore ad accensione comandata e motore ad accensione per compressione, tenendo conto delle prescrizioni tecniche di tali motori e stabilisce, altresì, un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti. Nell’allegato II sono illustrate le specifiche tecniche relative al carburante diesel da immettere in commercio.
Si prevede che il fornitore o i fornitori competenti siano responsabili del monitoraggio dell’emissione di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all’energia forniti.
Si richiede ai fornitori di ridurre fino al 10% con la massima gradualità possibile, anche seguendo obiettivi intermedi le emissioni di gas effetto serra entro il 31 dicembre 2020. E’ possibile perseguire un obiettivo indicativo supplementare del 2% entro il 31 dicembre 2020 intervenendo nell’approvvigionamento di energia per i trasporti oppure utilizzando qualsiasi tecnologia capace di ridurre le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte. Un ulteriore obiettivo indicativo supplementare del 2% può essere conseguito tramite l’utilizzo dei crediti acquistati nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto, nel quadro del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, per le riduzioni nel settore della fornitura di combustibile. Gli Stati membri sono tenuti al recepimento della presente direttiva entro il 31 dicembre 2010