Adottata la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

23.07.2009

La direttiva parte dal presupposto che il controllo del consumo di energia europeo e il maggiore ricorso all’energia da fonti rinnovabili, congiuntamente ai risparmi energetici e ad un aumento dell’efficienza energetica, costituiscono parti importanti del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare il protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e gli ulteriori impegni assunti a livello comunitario e internazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra oltre il 2012. Tali fattori hanno un’importante funzione anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l’innovazione e nel creare posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate.

Oggetto della direttiva è la definizione di un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili, fissando obiettivi nazionali obbligatori e dettando norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all’informazione e alla formazione nonché all’accesso alla rete elettrica per l’energia da fonti rinnovabili. Gli obiettivi nazionali generali e obbligatori sono coerenti con l’obiettivo di una quota pari almeno al 20 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia della Comunità nel 2020. Per perseguire quest’obiettivo, gli Stati membri adottano un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili ed è prevista anche la possibilità di elaborare programmi di cooperazione tra due o più Stati membri. Il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili in ogni Stato membro è calcolato come la somma: del consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili;del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento; e del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti. Infine, vengono fissati criteri di sostenibilità per i biocarburanti ed i bioliquidi (art. 17).

a cura di Laura De Vito


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