Quale rapporto intercorre tra la posizione della questione di fiducia da parte del Governo e la richiesta di voto segreto?

02.07.2009

Nella seduta della Camera dei deputati del 12 maggio 2009, durante l’esame del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (C. 2180-A), l’onorevole Soro (PD), intervenendo dopo la posizione della questione di fiducia da parte del Governo sugli emendamenti 1.1000, 2.1000 e 3.1000, evidenzia come l’esercizio, da parte dell’esecutivo, di tale prerogativa costituzionalmente riconosciuta rischi di impedire all’Assemblea di pronunciarsi, a scrutinio segreto, su una serie di materie che investono principi e diritti fondamentali; al contrario, l’onorevole Baldelli (PDL) sostiene che tra la posizione della questione di fiducia e la secretabilità del voto il rapporto “penda” a favore della prima. La Presidenza ricorda, in ordine al rapporto che intercorre tra la posizione della questione di fiducia e il voto segreto, che l’art. 116, c.4 del r.C. esclude la questione di fiducia solo sugli argomenti per i quali il Regolamento prescriva obbligatoriamente votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto. Non ritiene quindi condivisibile l’assunto secondo cui se su una materia è ammissibile la richiesta di scrutinio segreto si debba intendere conseguentemente esclusa la possibilità per il Governo di porre la questione di fiducia; piuttosto – ricorda la Presidenza – nei casi in cui lo scrutinio segreto può aver luogo su richiesta, è senz’altro possibile porre la questione di fiducia. Rimane la questione sul possibile giudizio sulla eventuale prevalenza nei maxiemendamenti di materie che siano suscettibili o meno di voto segreto: in proposito, la Presidenza ricorda che non può escludere singole parti degli stessi emendamenti dal voto di fiducia al fine di sottoporre le parti medesime allo scrutinio segreto.

a cura di Piero Gambale