Nella seduta della Camera dei deputati del 12 maggio 2009, durante l’esame del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (C. 2180-A), l’onorevole Soro (PD), intervenendo dopo la posizione della questione di fiducia da parte del Governo sugli emendamenti 1.1000, 2.1000 e 3.1000, evidenzia come l’esercizio, da parte dell’esecutivo, di tale prerogativa costituzionalmente riconosciuta rischi di impedire all’Assemblea di pronunciarsi, a scrutinio segreto, su una serie di materie che investono principi e diritti fondamentali; al contrario, l’onorevole Baldelli (PDL) sostiene che tra la posizione della questione di fiducia e la secretabilità del voto il rapporto “penda” a favore della prima. La Presidenza ricorda, in ordine al rapporto che intercorre tra la posizione della questione di fiducia e il voto segreto, che l’art. 116, c.4 del r.C. esclude la questione di fiducia solo sugli argomenti per i quali il Regolamento prescriva obbligatoriamente votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto. Non ritiene quindi condivisibile l’assunto secondo cui se su una materia è ammissibile la richiesta di scrutinio segreto si debba intendere conseguentemente esclusa la possibilità per il Governo di porre la questione di fiducia; piuttosto – ricorda la Presidenza – nei casi in cui lo scrutinio segreto può aver luogo su richiesta, è senz’altro possibile porre la questione di fiducia. Rimane la questione sul possibile giudizio sulla eventuale prevalenza nei maxiemendamenti di materie che siano suscettibili o meno di voto segreto: in proposito, la Presidenza ricorda che non può escludere singole parti degli stessi emendamenti dal voto di fiducia al fine di sottoporre le parti medesime allo scrutinio segreto.
Quale rapporto intercorre tra la posizione della questione di fiducia da parte del Governo e la richiesta di voto segreto?
02.07.2009