In che termini è possibile presentare nuovamente emendamenti che sono stati in precedenza respinti?

02.07.2009

Una terza questione posta dall’onorevole Soro nel corso della stessa seduta (12 maggio 2009) della Camera dei deputati, sempre durante l’esame del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (C. 2180-A), riguarda la possibile reintroduzione attraverso la formulazione di maxiemendamenti di norme già esaminate o dalla stessa Camera o dal Senato e da questi respinte. In tal senso, l’onorevole Soro ricorda il precedente non irrilevante della presidenza Iotti, che esplicitamente escluse l’ammissibilità di norme già respinte dal Parlamento prima che siano trascorsi sei mesi dalla loro reiezione. La Presidenza ricorda che la modifica reintrodotta nei maxiemendamenti risulta solo parzialmente riproduttiva dell’articolo del decreto-legge richiamato dall’onorevole Soro e respinto a scrutinio segreto. In ogni caso, anche qualora il contenuto della disposizione potesse considerarsi identico, la Presidenza ricorda che trova applicazione l’articolo 72, comma 2 del Regolamento, ai sensi del quale sono i progetti di legge che riproducono sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti a non poter essere assegnati alle commissioni, nulla stabilendosi per l’ipotesi in cui ad essere presentati siano articoli o emendamenti riproduttivi di testi precedentemente respinti.

a cura di Piero Gambale