Il regolamento 401/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale si propone di razionalizzare, chiarire e codificare il regolamento n. 1210/90/CE sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente a seguito delle sue successive e sostanziali modifiche. Ai sensi dell’art. 1, l’Agenzia ha lo scopo di attuare una rete europea (comprendente i principali elementi delle reti nazionali di informazione, i punti focali nazionali e i centri tematici operativi) al fine di fornire alla Comunità e agli Stati membri informazioni oggettive, attendibili e comparabili a livello europeo che consentano di adottare le misure necessarie per la protezione dell’ambiente, di valutarne l’attuazione e di garantire una efficace informazione del pubblico sullo stato dell’ambiente. Essa può assistere gli Stati membri nella messa a punto, nell’elaborazione e nell’ampliamento dei rispettivi sistemi di controllo relativamente ai provvedimenti ambientali. L’Agenzia ha personalità giuridica e gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche nelle legislazioni di tutti gli Stati membri. Nello svolgimento della sua attività, coopera attivamente con altri organismi e programmi comunitari (Eurostat, Centro comune di ricerca) e con altri enti (Agenzia spaziale europea, OCSE, Consiglio d’Europa, Agenzia internazionale per l’energia, istituzioni specializzate delle Nazioni Unite…). Le decisioni adottate dall’Agenzia possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.
Regolamento (CE) N. 401/2009 sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione
16.06.2009