In materia di appaltiCorte costituzionale, 22 maggio 2009, n. 160

22.05.2009

Corte costituzionale, 22 maggio 2009, n. 160

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dallo Stato avverso la Regione Campania.

Norme impugnate e parametri di riferimento:

La legge della Regione Campania, n. 1 del 31/01/2008, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2008”, presenta diversi profili di illegittimità costituzionale in riferimento all’art. 27 del provvedimento in esame.
Tale articolo, che apporta alcune modifiche alla legge regionale n. 3/2007, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è censurabile in quanto dispone una diversa disciplina rispetto a quella statale in ambiti, quali i criteri di affidamento, le procedure di aggiudicazione, i criteri di qualificazione e selezione dei concorrenti, che l’art. 4, comma 3 del d.lgs. 163/2006 attribuisce alla competenza esclusiva statale, in quanto rientranti nella nozione di “tutela della concorrenza”, ex art. 117, comma 2, lettere e) Cost. , così come statuito dalla sent. n. 401/2007 della Corte costituzionale.

Argomentazioni della Corte:

La corte sostiene che, individuati gli ambiti di materie in cui, in prevalenza, si colloca la disciplina dell’attività contrattuale della amministrazione nel settore dei pubblici appalti, è necessario verificare, ai fini della risoluzione delle questioni poste all’esame della Corte, quali siano gli spazi riconosciuti alla competenza regionale, in particolare, in relazione alla disciplina della procedura di evidenza pubblica che di volta in volta viene in rilievo.
Sul punto, la Corte, con la citata sentenza n. 401 del 2007, ha posto in evidenza come nello specifico settore degli appalti la materia della tutela della concorrenza, nella parte in cui essa è volta ad assicurare procedure di garanzia, si connota per un particolare modo di operare della sua trasversalità: infatti, la interferenza con le competenze regionali «si atteggia in modo peculiare non realizzandosi normalmente un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza regionale, bensì la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa». Ne consegue che «la fase della procedura di evidenza pubblica, riconducibile alla tutela della concorrenza, potrà essere interamente disciplinata», nei limiti del rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, dal legislatore statale.
In questa prospettiva, le singole Regioni sono legittimate a regolare, da un lato, quelle fasi procedimentali che afferiscono a materie di propria competenza; dall’altro, i singoli settori oggetto della predetta procedura e rientranti anch’essi in ambiti materiali di pertinenza regionale.
La Corte ha poi affermato che, «al fine di evitare che siano vanificate le competenze delle Regioni», è consentito che norme regionali riconducibili a tali competenze possano produrre «effetti proconcorrenziali», purché tali effetti «siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza» (sentenza n. 431 del 2007; si veda anche sentenza n. 322 del 2008). Le norme impugnate, invece, dettando una disciplina in gradi di porre degli ostacoli al regime di libera concorrenza, eccedono dalla competenza regionale e violano l’art. 117, comma 2, lettera e, Cost.

Decisione della Corte:

La corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 27, comma 1, lettere l), p), t), punti 1 e 5, della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria 2008); inoltre, dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell’art. 20, comma 2, della legge della Regione Campania 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania).

Giurisprudenza richiamata:

– Sulla disciplina degli appalti pubblici: Corte cost. sentenze nn. 401/2007, 411/2008;
– Sulla tutela della concorrenza: Corte cost. sentenze nn. 431/2007, 322/2008.

a cura di Valentina Lepore