Un prezzo di riferimento (reference price) può essere legittimamente istituito a livello regionale, qualora sia rispettata la procedura prevista e si decida con un atto amministrativo regionale. Questa la conclusione del Consiglio di Stato, riguardante nel caso specifico il rimborso dei farmaci inibitori di pompa protonica (Ipp, largamente utilizzati contro ulcere e gastriti), che con due decisioni gemelle, n.3060 e 3061 depositate il 19 maggio, ha respinto gli appelli presentati dalle imprese AstraZeneca e Recordati contro la sentenza del TAR Sardegna (che aveva dichiarato legittimi simili interventi regionali in controllo della spesa). Da marzo 2007, la regione Sardegna ha stabilito con delibera che le spese da addebitare al SSN per le prescrizioni di farmaci Ipp siano riferite al costo giornaliero più basso del farmaco equivalente presente nella categoria terapeutica (individuato nel lansoprazolo, 0,76€ al giorno). La rimborsabilità per gli altri si ferma alla soglia di 0,76€ giornalieri, con la differenza che resta a carico dell’assistito, salvo deroga prescritta dal medico. Il Consiglio di Stato ha sottolineato come la competenza regionale è stata legittimata in definitiva dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 271/2008: il legislatore nazionale (con il dl 347/2001 e dl 269/2003) non esclude che nell’ambito dei LEA una regione possa differenziare per il suo territorio il livello di rimborsabilità dei farmaci, purché tale decisione serva a contenere la spesa, non sia emanata con legge e sia preceduta da un parere della Commissione Tecnico-scientifica dell’AIFA sui medicinale equivalenti che possono essere parzialmente esclusi dalla rimborsabilità (procedimento previsto dall’art. 6 del dl 269/2003). E’ stato invece accolto dal Consiglio di Stato l’appello portato dalla Bracco contro la regione Abruzzo (decisione 19 maggio 2009 n. 3062), la quale non ha seguito l’iter decisionale corretto.
Consiglio di Stato, 19 maggio 2009, n. 3060 e 3061 (pdf 36Kb)