Corte costituzionale, 8 maggio 2009, n. 139 – Sul riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario

08.05.2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dalla Regione Veneto avverso lo Stato

Norme impugnate e parametri di riferimento:
La ricorrente ha impugnato l’art. 2, comma 35 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e l’art. 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, che prevedono che le Regioni devono provvedere alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, nonché dei consorzi tra Comuni compresi in bacini imbriferi montani; si riconosce altresì la facoltà per le Regioni di procedere al riordino dei consorzi anche attraverso accorpamento o soppresione dei singoli enti.
Secondo la Regione Veneto, tali disposizioni contrasterebbero, in particolare con l’art. 117 (perché i consorzi di bonifica vanno annoverati tra gli enti amministrativi dipendenti dalla regione, e sono quindi destinati ad operare prevalentemente nella materia “agricoltura e foreste”, di competenza residuale regionale), 118 e 119 Cost.

Argomentazioni della Corte:
La Corte nega preliminarmente che le disposizioni statali impugnate attengano alla materia “agricoltura e foreste” ovvero a quella relativa all’“ordinamento dei consorzi”, incidendo piuttosto sulla materia, di potestà concorrente, “coordinamento della finanza pubblica”.
Tale inquadramento trova conferma non solo nell’autoqualificazione contenuta nella stessa legge oggetto di impugnazione, ma anche nel contenuto delle norme denunciate, caratterizzate da un obiettivo di contenimento della finanza pubblica (lo conferma, in particolare, il fatto che la riduzione dei componenti gli organi collegiali ivi prevista non si applichi ai membri eletti dai consorziati che esercitano il loro incarico a titolo gratuito); ne deriva che la disposizione non riguarda l’organizzazione dell’ente, ma solo i suoi costi di esercizio.
Tutte le disposizioni impugnate, per altro verso, presentano una natura di principio, che consente alle Regioni spazio di intervento per la disciplina di dettaglio.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara non fondata la questione.

Giurisprudenza richiamata:
Sulla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dagli Enti locali: Corte cost., sent. n. 159 del 2008

e.griglio