In materia di professioni. Corte costituzionale, 08 maggio 2009, n. 138

08.05.2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dallo Stato avverso la Regione Emilia Romagna

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Sono impugnate numerose disposizioni della legge della Regione Emilia Romagna 19 febbraio 2008, n. 2, recante norme per l’ esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere, nella misura in cui realizzano l’individuazione di nuove figure professionali, eccedendo in tal modo dai limiti della competenza concorrente attribuita alla Regione dall’art. 117, comma 3, Cost., in materia di “professioni”.
In particolare la valenza istitutiva di nuove figure professionali, censurabile sotto il profilo costituzionale, si desume (come evidenziato anche dalla citata sentenza n. 300/2007) dalle seguenti previsioni:
1) dall’art. 2, comma 1, lett. b), e dall’art. 7, comma 4, che descrivono i compiti assegnati all’operatore di pratiche bio-naturali, il quale, praticando “tecniche naturali e bioenergetiche” ” promuove il benessere e il mantenimento in salute della persona”, nonché dall’art. 2, comma 2, che definisce le caratteristiche cui deve essere finalizzata l’azione dell’operatore di pratiche bio-naturali, affermando che deve operare “per il miglioramento dalla qualità della vita, conseguibile anche attraverso la stimolazione delle risorse vitali della persona”;
2) dall’art. 4, comma 1, che istituisce il Comitato regionale per l’esercizio di pratiche ed attività bio-naturali, cui compete la definizione “degli ambiti di attività correlate alle pratiche bionaturali e, per ciascuno, le modalità di esercizio del relativo percorso formativo”; la definizione dei criteri utili per la creazione “dell’elenco regionale delle pratiche ed attività bionaturali”; la determinazione dei “criteri di riconoscimento degli operatori che già svolgono l’attività sul territorio regionale precedentemente all’entrata in vigore della legge”;
3) dall’art. 5, che prevede l’istituzione di un elenco regionale delle pratiche bio-naturali ove possono iscriversi, sulla base del verificato possesso di specifici requisiti attestanti una determinata qualificazione professionale, gli operatori nelle pratiche bio-naturali.
Così disponendo, alla stregua di quanto più volte affermato dalla Corte Costituzionale in materia di professioni (cfr. sentt. nn. 353/2003, 319, 355, 405 e 424/2005, nonché 40 e 153/2006), le suddette previsioni si pongono in contrasto con il principio fondamentale secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, così come l’istituzione di nuovi albi, ordini o registri, sono attività riservate allo Stato, residuando alle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà territoriale (tale giurisprudenza è stata, peraltro, recepita nel d.lgs. n. 30/2006 che ha provveduto alla ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni).
Considerato, infine, che le restanti disposizioni della legge regionale in esame si pongono in inscindibile connessione con quelle specificamente censurate, tale che senza queste ultime, le medesime restano prive di autonoma portata normativa, si ritiene che l’illegittimità costituzionale debba estendersi, di conseguenza, all’intero testo della legge regionale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953.

Argomentazioni della Corte:

La Corte, richiamata la sua precedente e copiosa giurisprudenza in materia, si pensi alle sentenze n. 40/2006, n. 424/2005 e n. 300/2007 con riferimento ad analoghe leggi della Regione Piemonte (l.r. n. 13/2004), della Regione Liguria (l.r. n. 18/2004 e n. 6/2006) e della Regione Veneto (l.r. n. 16/2006), afferma che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio in base al quale l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni solamente la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale» (sentenza n. 153 del 2006, nonché, ex plurimis, sentenze n. 57 del 2007 e n. 424 del 2006). Da ciò deriva che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali (sentenze n. 179 del 2008 e n. 300 del 2007).
A tale considerazione di carattere generale la Corte ha aggiunto, quale indice sintomatico della istituzione di una nuova professione, quello costituito dalla previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento della attività che la legge regolamentava. Si è, infatti, chiarito che «l’istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale» (sentenze n. 93 del 2008, n. 300 e n. 57 del 2007 e n. 355 del 2005).
Pertanto, la normativa regionale impugnata, istituendo nuove figure professionali, viola i principi fondamentali statali in materia di “ professioni” e contrasta con l’articolo 117, comma 3, Cost.
Decisione della Corte:

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, lettera b), e 2, 4, comma 1, 5 e 7, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 19 febbraio 2008, n. 2 (Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere), nonché, in via conseguenziale, di tutte le restanti disposizioni legislative contenute nel Titolo I della predetta legge, dell’art. 6, limitatamente alla lettera c) del comma 2, dell’art. 7, limitatamente alla lettera b) del comma 1, e dell’art. 9, limitatamente alle parole «e dalla presente legge» con le quali si chiude il comma 1, della medesima legge; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale di tutte le altre disposizioni legislative contenute nel Titolo II della medesima legge della Regione Emilia-Romagna n. 2 del 2008.

Giurisprudenza richiamata:

– Sulla possibilità di istituire nuove professioni : Corte cost. sentenze nn. 153/2006, 424/2006, 57/2007, 300/2007, 179/2008;
– Sull’istituzione di albi o elenchi: Corte cost. sentenze nn. 355/2005, 57/2007 e 93/2008.

a cura di Valetina Lepore