La concorrenza di iniziative legislative con l’altro ramo può essere causa di improponibilità degli emendamenti?

30.04.2009

Nella seduta antimeridiana della Commissione igiene e sanità del Senato del 25 febbraio 2009, durante l’esame, in sede referente, del disegno di legge S. 10 e abbinati (Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento), il Presidente Tomassini ha dichiarato improponibili, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento, alcuni emendamenti, anche in considerazione dei profili connessi all’articolo 51, comma 3, del Regolamento.
In particolare, ha giudicato estranei alla materia dei disegni di legge anche emendamenti oggetto di diverse iniziative legislative all’esame della Commissione affari sociali della Camera dei deputati in tema di accesso alle terapie del dolore ed alle cure palliative. A tale riguardo, ha ricordato i termini dell’accordo informale raggiunto con il Presidente della Commissione affari sociali della Camera, in base al quale si è delineato un percorso autonomo e distinto per l’esame dei disegni di legge in tema di dichiarazioni anticipate di trattamento e per l’esame dei disegni di legge concernenti le cure palliative.
Nella seduta notturna della Commissione igiene e sanità del Senato del 25 febbraio 2009, il senatore Ignazio Marino (Pd) e la senatrice Poretti (Pd) hanno chiesto delucidazioni sulle improponibilità dichiarate nella seduta antimeridiana, dato che nella XV legislatura nonostante presso la Camera dei deputati fossero in itinere provvedimenti riguardanti, ad esempio, la ricerca sulle cellule staminali e l’introduzione della class action, si ritenne ugualmente di inserire disposizioni su tali tematiche in disegni di legge all’esame del Senato.
Il Presidente Tomassini ha anzitutto precisato che, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Regolamento, la decisione sulle improponibilità è rimessa in modo inappellabile al Presidente. Dopo aver nuovamente riepilogato i termini dell’accordo tra i due rami del Parlamento, ha affermato che la Commissione avrebbe commesso una grave scorrettezza e avrebbe violato il principio di coordinamento con i lavori dell’altro ramo del Parlamento se avesse trattato emendamenti che, con diverse formulazioni, introducevano disposizioni sulle tematiche della terapia del dolore e delle cure palliative.

a cura di Rosella Di Cesare