Fondo per la mobilità dei disabili – Corte Costituzionale, 30 aprile 2009, n. 124

30.04.2009

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 474, della legge n. 244 del 2007 nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della salute e della solidarietà sociale, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.
La norma impugnata, nel prevedere un Fondo a favore della mobilità dei disabili, si pone l’obiettivo di realizzare tale finalità attraverso l’idoneo adattamento e l’utilizzo del mezzo ferroviario.

La Corte ha affermato che tutte le attività «relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario», rientrano nel più generale ambito dei servizi sociali attribuito alla competenza legislativa residuale delle Regioni.
Il riconoscimento della competenza legislativa regionale non esclude che alla disciplina del Fondo in esame concorra l’esercizio della competenza dello Stato in materia di trasporti pubblici non locali, appagando le esigenze unitarie inerenti alla specifica destinazione del Fondo stesso.
Queste esigenze vanno tuttavia soddisfatte senza trascurare quelle locali, in materia di assistenza, in ottemperanza al principio di leale cooperazione.
Nel caso di specie l’intervento statale in esame non contempla alcuna partecipazione delle Regioni; con la conseguenza che deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale del comma 474, limitata alla parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei trasporti, che disciplina le modalità di funzionamento del cennato Fondo, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.
a cura di Vincenzo Antonelli