Corte costituzionale, 24 aprile 2009, n. 114 – Legittimo il Fondo per gli asili-nido presso enti e reparti del Ministero della difesa

24.04.2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato

Norme impugnate e parametri di riferimento:
La ricorrente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 458, 459 e 460 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nella parte in cui istituisce un Fondo per l’organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educatrivi per la prima infanzia destinati ai bambini fino a 36 mesi presso enti e reparti del Ministero della difesa. Tali disposizioni lederebbero, in particolare, l’art. 117, co. 3 Cost. (perché in un ambito di potestà legislativa concorrente violerebbero il limite dei principi fondamentali), nonché gli astt. 118 e 119 (perché non spetterebbe allo Stato istituire fondi a destinazione vincolate nelle materie di potestà legislativa concorrente).

Argomentazioni della Corte:
La Corte ricostruisce preliminarmente la propria giurisprudenza sull’inquadramento materiale della disciplina degli asili nido, riconducibile alla competenza legislativa concorrente, fatti salvi gli interventi del legislatore statale che trovino legittimazione nei titoli travsersali dell’art. 117, co. 2 Cost. Nel caso di specie, tuttavia, le norme impugnate – in quanto funzionali ad una migliore organizzazione dei servizi per il Ministero della difesa – rientrano nella materia dell’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, di potestà esclusiva statale. Tale competenza si estende anche al potere di istituire fondi destinati all’organizzazione ed al funzionamento dei relativi servizi.
Quanto alle modalità di programmazione e progettazione degli asili nido, essa avviene nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle Regioni ove tali servizi sono localizzati.
Anche la possibilità che agli asili nido accedano minori che non siano figli di dipendenti dell’amministrazione della Difesa contribuisce ad ampliare l’offerta di tali servizi, conformemente a quanto previsto nel Piano straordinario di cui all’art. 1, co. 1259 della legge n. 206 del 2006, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Decisione della Corte:
E’ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente.

Giurisprudenza richiamata:
– Sulla riconduzione della disciplina degli asili-nido prevalentemente alla materia “istruzione” e “tutela del lavoro”, di potestà legislativa concorrente: Corte cost., sentt. nn. 370 del 2003 e 320 del 2004.

a cura di Elena Griglio