Istituzione di un fondo per i servizi socio-educativi per la prima infanzia – Corte costituzionale, 24 aprile 2009, n. 114

24.04.2009

La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 458, 459 e 460 della legge n. 244 del 2007, sollevata dalla Regione Veneto, per violazione degli art. 5, 117, comma terzo, 118, 119 e 120 della Costituzione e dell’art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La disciplina degli asili-nido non può essere ricondotta alle materie di competenza residuale delle Regioni ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost., ma, sulla base di una ricostruzione dell’evoluzione normativa del settore, utilizzando un criterio di prevalenza, la relativa disciplina ricade nell’ambito della competenza legislativa concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, fatti salvi, naturalmente, gli interventi del legislatore statale che trovino legittimazione nei titoli “trasversali” di cui all’art. 117, secondo comma, della Costituzione.

Da questi principi deriva che le norme impugnate, poiché sono funzionali ad una migliore organizzazione dei servizi a favore dei dipendenti del Ministero della Difesa, non sono invasive delle competenze regionali, rientrando nella materia dell’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, riservata alla competenza esclusiva di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione.
Tale competenza si estende, con riferimento in particolare a quanto dispone il comma 458 – che prevede, per l’organizzazione e il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia ai minori di età fino a trentasei mesi, presso enti e reparti del Ministero della Difesa l’istituzione di un fondo con la relativa dotazione – anche al potere di istituire fondi destinati all’organizzazione e al funzionamento dei relativi servizi.
Inoltre, deve anche tenersi presente, con riferimento al comma 459, che la programmazione e la progettazione relativa ai servizi socio-educativi per la prima infanzia viene effettuata «nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi» e, quindi, con salvaguardia delle relative competenze regionali.
Il comma 460, poi, oltre ad affermare il diritto di accesso ai servizi socio-educativi da parte di minori che non siano figli di dipendenti dell’Amministrazione della difesa, dispone che tali servizi «concorrono ad integrare l’offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento di cui all’articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 206, come modificato dal comma 457», con richiamo, cioè, all’intesa fra Stato e Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, che realizza il pieno coinvolgimento delle Regioni nella programmazione e progettazione dei servizi.
a cura di Vincenzo Antonelli