Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dalla Regione Veneto avverso lo Stato
Norme impugnate e parametri di riferimento:
Sono censurati i commi 279 e 280 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che disciplinano la ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie, stanziando ulteriori risorse destinate ad incrementare l’originario Fondo di cui alla legge n. 67 del 1988. Tali disposizioni, a detta della ricorrente, lederebbero gli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 Cost.
Argomentazioni della Corte:
Le disposizioni impugnate possono essere ricondotte a due materie di potestà concorrente: il governo del territorio e la tutela della salute. E’ viceversa da escludersi che l’edilizia sanitaria, in quanto non espressamente menzionata nei commi 2 e 3 dell’art. 117, costituisca materia di potestà esclusiva regionale o che, all’inverso, essa incida sulla competenza esclusiva statale relativa alla definizione dei livelli essenziali di assistenza.
Con riferimento al comma 279 dell’art 2 oggetto di censura, è legittimo il semplice aumento, per tre miliardi di euro, della cifra destinata in investimenti nel settore dell’edilizia sanitaria; tale intervento, infatti, non può considerarsi lesivo delle competenze regionali.
Viceversa, non appare legittima la destinazione vincolata delle maggiori risorse, in quote stabilite, a precisi obiettivi assistenziali (art. 2, comma 280, lett. a) e b), come il potenziamento delle unità di risveglio dal coma, il potenziamento e la creazione di unità di terapia intensiva, la realizzazione di strutture residenziali per le cure palliative, ecc.: tali vincoli all’utilizzo delle risorse disponibili – in virtù del combinato disposto degli art. 117, co. 3 e 119, co. 3 Cost. – non appaiono, infatti, legittimi trattandosi di materie di potestà legislativa concorrente.
Tale rilievo non si estende anche all’ipotesi, contemplata dall’art. 2, co. 280, lett. c), della finalizzazione prioritaria degli accordi di programma con le Regioni alla realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali: la suddetta disposizione, infatti, si limita ad introdurre (sotto forma di principio fondamentale della legislazione statale) un criterio di priorità nella realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria, la cui programmazione ed attuazione spetta alle Regioni.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 280, lett. a) e b) della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), dichiarando viceversa non fondate le altre censure sollevate dalla ricorrente.
Giurisprudenza richiamata:
Sul divieto di introdurre nuovi vincoli di destinazione in merito all’utilizzo delle risorse stanziate in ambiti di legislazione concorrente: Corte costituzionale, sentt. nn. 45, 50, 63, 142 e 168 del 2008.