La conformità di un intervento agli interessi ambientali e paesaggistici non è suscettibile di essere sindacata se non per manifesti profili di illogicità e irrazionalitàCons. Stato Sez. IV Sent., 31 marzo 2009, n. 2024

31.03.2009

L’apprezzamento della conformità dell’intervento agli interessi ambientali e paesaggistici tutelati costituisce espressione di discrezionalità tecnica, non suscettibile di essere sindacata se non per manifesti profili di illogicità e irrazionalità. I piani urbanistico territoriali, con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali si inquadrano nella materia urbanistica ed hanno natura di strumenti urbanistici. Essi trovano il loro nucleo iniziale di disciplina nei piani territoriali di coordinamento contemplati dall’ art. 5, L. 17 agosto 1942, n. 1150, tuttavia obbediscono al medesimo scopo ed alle medesime esigenze dei piani territoriali paesistici. Del resto, secondo la pacifica giurisprudenza, il carattere primario e incomprimibile dell’interesse paesaggistico trova diretto fondamento nella Costituzione, per cui ogni valutazione di compatibilità di iniziative edilizie che si traduca nella deroga al contenuto del vincolo si risolve in una autorizzazione illegittima

a cura di Pietro Falletta